Skip to main content

Diffamazione amezzo stampa -

Diffamazione amezzo stampa - reato colposo di omesso controllo ex articolo 57 Cp - Utilizzo di una lettera

Penale e procedura - Contratto di locazione all'extracomunitario irregolare - favorire la permanenza degli stranieri clandestini - Non è reato dare in affitto la casa (Cassazione, sentenza 23 ottobre-28 novembre 2003, n. 46070)

Fatto e diritto

In data 2 ottobre 2001 in Rozzano i Carabinieri procedevano ad una perquisizione presso lo stabile nella disponibilità giuridica di Sxxxxxx Bruno, dove si trovavano alloggiati 45 cittadini extracomunitari, dei quali 28 clandestini. Gli extracomunitari, esaminati dagli operanti, avevano dichiarato di condurre in locazione ciascuno locali di detto immobile, versando un canone mensile oscillante tra lire 150.000 e lire 500.000.

Con sentenza 1 febbraio 2002 il Tribunale di Milano dichiarava Sxxxxxx Bruno colpevole del delitto previsto dall’articolo 12 comma 5 decreto legislativo 286/98 e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed curo 4.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

A seguito di rituale appello dell’imputato, con sentenza 12 febbraio 2003 la Corte di appello di Milano ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. In particolare la Corte di merito - dopo aver osservato che dalle risultanze processuali era emerso che lo Sxxxxxx, pur favorendo la permanenza degli stranieri clandestini in Italia mediante la messa a disposizione di locali in locazione, non aveva tenuto un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli stessi rispetto agli altri extracomunitari muniti di permesso di soggiorno - ha ritenuto che nel caso di specie non fossero ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto in esame, tenuto conto che mancava la prova che l’imputato avesse agito al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. che ne ha chiesto l’annullamento per carenza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che l’ingiustizia del profitto si desume dal fatto che gli extracomunitari, a causa della loro condizione di clandestinità, erano costretti a vivere ammassati nei locali, tanto che in una stanza viveva un nucleo familiare composto anche da cinque o sei persone, pagando un fitto mensile di lire 500.000 al mese.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero, ai fini della configurazione del reato previsto dall’articolo 12 comma 5 decreto legislativo 286/98, non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini immigrati clandestini mettendo a loro disposizione locali abitativi in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione dì illegalità dei cittadini stranieri. Tale fine si realizza quando l’agente, approfittando dello stato di illegalità dello straniero, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico (Cassazione, sezione prima, 28 giugno 2000, proc. Mao Yunfei; sezione terza, 8 marzo 2001, proc. Du Li, rv. 219508). Infatti la ratio della norma - a differenza delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell’articolo citato, il cui scopo è diretto ad impedire l’ingresso di cittadini clandestini nel territorio dello Stato - è quella di proteggere cittadini, che a causa della loro clandestinità vengono a trovarsi in una debole posizione contrattuale, da comportamenti vessatori e discriminatori posti in essere dalla controparte.

Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha evidenziato che lo Sxxxxxx, pur concedendo in locazione stanze a cittadini extracomunitari, non aveva tratto un indebito vantaggio, approfittando della loro condizione di illegalità. Infatti lo stesso percepiva mensilmente un canone di locazione contenuto in lire 150.000 per ogni singola persona e in lire 500.000 per ogni stanza locata al nucleo familiare. Non vi è dubbio che il canone mensile percepito dallo Sxxxxxx, come rilevato dalla Corte di merito, non può essere considerato gravoso o vessatorio nei confronti dei cittadini clandestini, tenuto conto della zona dove è ubicato l’immobile (provincia di Milano), caratterizzata da elevati costi abitativi. Pertanto correttamente la Corte di merito ha escluso che la condotta dell’imputato potesse essere considerata discriminatoria nel confronti dei cittadini clandestini, tanto più che il canone di locazione era lo stesso rispetto a quello percepito per i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno. Né, come sostenuto dal Pg ricorrente, l’ingiustizia del profitto può essere desunta dalla circostanza che in una stanza erano alloggiate più persone, tenuto conto che le stesse facevano parte di uno stesso nucleo familiare.

Pertanto, mancando la prova della ingiustizia del profitto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la insussistenza del reato contestato.

PQM

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso.