uso della lingua madre -Diritto tutelato dalla Costituzione - Minoranze linguistiche
Diritto all'uso della lingua madre -Diritto tutelato dalla Costituzione - Minoranze linguistiche - Nullita' degli atti processuale redatti in lingua diversa
Diritto all'uso della lingua madre - Diritto tutelato dalla Costituzione - Minoranze linguistiche - Nullità degli atti processuale redatti in lingua diversa (Cassazione , sez. I penale, sentenza 13.10.2004 n. 3894) Cassazione , sez. I penale, sentenza 13.10.2004 n. 3894
osserva
Con ordinanza del 21 aprile 2004 il Tribunale del Riesame di Bolzano dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Sxxxxx e di Sxxxxx, indagati per importazione illegale di armi, cessione, detenzione e ricettazione delle stesse perché l’atto era stato redatto in lingua italiana, mentre il processo andava svolto in lingua tedesca, lingua accettata dai due indagati.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Sxxxxx rilevando la violazione di legge in quanto, in sintonia con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sanzione di nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella richiesta o accettata dall’imputato riguarda soltanto quelli processuali in senso stretto e cioè quelli formati dagli organi del procedimento e non gli scritti defensionali.
Sarebbe peraltro incoerente con il sistema e in contrasto con i basilari principi stabiliti dalla Costituzione in tema di tutela dei diritti della difesa disporre la sanzione della nullità assoluta e insanabile dell’atto di impugnazione proposto dalla difesa, in applicazione di una normativa che mira proprio a salvaguardare il diritto del cittadino ad essere giudicato nella lingua che meglio conosce.
Insiste quindi per l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che la sanzione della nullità assoluta per gli atti, attualmente prevista dall’art. 18 bis D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, introdotto dall’art. 6 D. Lgl.vo 29 maggio 2001 n. 283 riguarda solo gli atti processuali in senso stretto, e cioè quelli formati dagli organi del procedimento, mentre la sanzione dell’inammissibilità, riguardante gli atti delle parti (e quindi anche le impugnazioni), non è prevista in alcuna disposizione di legge e, pertanto, in forza del principio di tassatività, non può essere applicata (Cass. Sez. 1^, 11 settembre 1998 ric. Vigl, RV 211326; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 1999, ric. Pichler, RV 212155).
L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove il Sxxxxx risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp.att.c.p.p.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004 Il Consigliere estensore Il Presidente