Usura - i tassi anti usura dal 1 aprile 2002
Usura - i tassi anti usura dal 1 aprile 2002 (DM Finanze 22 Marzo 2002)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 22 marzo 2002 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 14 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il direttore generale: Siniscalco
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto
Periodo di riferimento della rilevazione:
1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002
====================================================================
| |Tassi
| | medi
Categorie di | Classi di importo | (su
operazioni | in unità di euro | base
| | annua)
====================================================================
Aperture di credito in conto | |
corrente (1).... | fino a 5.000 | 12,39
| oltre 5.000 | 9,70
| |
Anticipi, sconti commerciali e | |
altri finanziamenti alle imprese| |
effettuati dalle banche (2).... | fino a 5.000 | 8,06
| oltre 5.000 | 6,80
| |
Factoring (3).... | fino a 50.000 | 7,65
| oltre 50.000 | 6,75
| |
Crediti personali e altri | |
finanziamenti alle famiglie | |
effettuati dalle banche (4).... | | 10,42
| |
Anticipi, sconti commerciali, | |
crediti personali e altri | |
finanziamenti effettuati dagli | |
intermediari non bancari (5)....| fino a 5.000 | 20,03
| oltre 5.000 | 16,18
| |
Prestiti contro cessione del | |
quinto dello stipendio (6).... | fino a 5.000 | 19,45
| oltre 5.000 | 12,43
| |
Leasing (7).... | fino a 5.000 | 14,67
| oltre 5.000 fino a 25.000 | 10,23
| oltre 25.000 fino a 50.000| 8,71
| oltre 50.000 | 6,64
| |
Credito finalizzato all'acquisto| |
rateale (8).... | fino a 1.500 | 20,88
| oltre 1.500 fino a 5.000 | 15,57
| oltre 5.000 | 11,71
| |
Mutui (9).... | | 5,56
Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della meta'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001 - Istruzioni applicative della Banca d'Italia
e dell'Ufficio italiano dei cambi)
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita' produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unita' produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.