Indennizzo delle vittime di reato
Indennizzo delle vittime di reato (DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 204 - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.)
Indennizzo delle vittime di reato (DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 204 - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.)
DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 204 - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - (Legge comunitaria 2005 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/80/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.Autorita' di assistenza
1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che da' titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia
stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:
a) da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui
e' stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita' per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato
membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, provvede
all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.
Art. 2.Autorita' di decisione
1. Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente e' stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione puo' essere presentata tramite l'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente.
2. In tale caso, l'autorita' specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.
3. Qualora l'autorita' di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa puo' richiedere la collaborazione dell'autorita' di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente. A tale fine, l'autorita' di decisione puo' chiedere all'autorita' di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorita' di decisione puo' chiedere all'autorita' di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.
4. L'autorita' di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorita' di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.
Art. 3.Regime linguistico
1. Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, all'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita' di decisione l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
2. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorita' di decisione all'autorita' di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.
Art. 4.Esenzione da spese e da formalita' di autenticazione
1. Le attivita' svolte dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di assistenza, o dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.
Art. 5.Punto centrale di contatto)
1. Il Ministero della giustizia e' il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attivita' e' svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.
Art. 7.Regolamento di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle autorita' di decisione.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.
Art. 8.Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base del Ministero della giustizia;
b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Mastella, Ministro della giustizia
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella