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Diffamazione - legittima critica politica

Diffamazione - legittima critica politica - esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione - la convenuta non si era limitata a una critica politica ma aveva posto in essere una lesione del decoro e dell'onore con accuse non dimostrate di fatti penalmente rilevanti e in assenza di una verità anche solo putativa dei fatti esposti. (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 6 luglio – 6 settembre 2007, n. 18689)

Diffamazione - legittima critica politica - esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione - la convenuta non si era limitata a una critica politica ma aveva posto in essere una lesione del decoro e dell'onore con accuse non dimostrate di fatti penalmente rilevanti e in assenza di una verità anche solo putativa dei fatti esposti. (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 6 luglio – 6 settembre 2007, n. 18698 )

Svolgimento del processo

Con citazione del 10 novembre 1997 Francesco Rutelli conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma Tiziana Pxxx perché fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dalle frasi diffamatorie pronunciate nel corso del dibattito, svoltosi, nell'ambito della campagna elettorale per la elezione a Sindaco di Roma, il 4 novembre 1997, nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Dopo aver richiamato i manifesti che raffiguravano il suo avversario accompagnato dalla scritta "un sindaco non una poltrona" e "per quattro anni di onestà", la Pxxx pronunciava le seguenti frasi: "ma noi siamo sicuri che c'è stata così tanta onestà in questi quattro anni già trascorsi?" e aggiungeva: "Voi fate una prova, andate a vedere i cantieri di cui parla il nostro Sindaco a me hanno fatto impressione, perché sapete ho trovato le medesime cordate che ho trovato all'epoca, non molto tempo fa, il solito capofila, la solita cooperativa rossa, il solito prestanome. Se si ritorna di nuovo nell'ambito del Giubileo, sono state fatte consulenze a non finire e voi ritroverete sempre le medesime cordate di impresa, sempre il medesimo sistema di appalti"; "su questo si sta facendo uno studio che mi auguro di poter pubblicare o comunque di rendere pubblico nei giorni a venire perché vedete, questi sono soldi pubblici e vedete che il Sindaco Rutelli ha una posizione molto avvantaggiata, perché ha il Governo, la Regione e il Comune dello stesso colore. Sapete cosa significa? Che manca qualsiasi controllo. C'è stata una spartizione di appalti che fa paura. Voi volete altri quattro anni di questa onestà?". "Noi vorremmo un Sindaco che almeno garantisca l'onestà e non lo spreco di denaro pubblico perché se ne è sprecato già molto e se questi progetti non si faranno è perché si è passato il tempo a compiacere le clientele e ad aggiustarsi i diversi capofila, le diverse cooperative che sono le uniche che lavorano a Roma".

Analoghi concetti venivano espressi in una intervista rilasciata dalla Pxxx al quotidiano romano "il Tempo".

Si costituiva in giudizio la Pxxx che contestava la sussistenza della diffamazione e affermava che le sue dichiarazioni erano rimaste nell'ambito di una dura ma legittima critica politica. Invocava inoltre l'esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 29104/2000 del 26 settembre 2000, condannava la Pxxx al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di lire 50.000.000, oltre alle spese processuali. Riteneva il Tribunale che la convenuta non si era limitata a una critica politica ma aveva posto in essere una lesione del decoro e dell'onore del Rutelli con accuse non dimostrate di fatti penalmente rilevanti e in assenza di una verità anche solo putativa dei fatti esposti.

Proponeva appello la Pxxx deducendo censure alla sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta illiceità delle sue dichiarazioni e inapplicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29.5.2003 21.7.2003, rigettava l'appello ritenendo fondata sotto entrambi i profili la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione la Pxxx affidandosi a due motivi di impugnazione, si difende con controricorso il Rutelli. La ricorrente deposita memoria ex articolo 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Tiziana Pxxx deduce la violazione o errata applicazione dei principi in materia di diffamazione e di diritto di critica (articolo 21 della Costituzione) nonché la illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Le critiche mosse alla sentenza di appello ripropongono sostanzialmente una diversa valutazione dei fatti e sono dirette in primo luogo a dimostrare che l’obiettivo critico delle dichiarazioni rese dalla Pxxx non era la persona del Rutelli ma piuttosto la oggettiva situazione di mancanza di trasparenza nel sistema degli appalti e delle opere pubbliche dovuta al riformarsi del rapporto fra nuova classe politica e vecchia imprenditoria. Una critica politica dai toni aspri ma niente affatto diffamatoria perché basata su una serie di riscontri oggettivi valutabili ancor meglio ex post.

È evidente però che questa diversa lettura delle dichiarazioni della ricorrente presuppone una sostanziale riedizione del giudizio di merito che è ovviamente precluso in questa sede. Quello che qui si può evidenziare è che le sentenze di merito hanno già ampiamente preso in esame queste difese e ne hanno riscontrato l'infondatezza rilevando nelle dichiarazioni della Pxxx una serie di accuse penalmente rilevanti riferibili in primo luogo proprio alla persona del sindaco Rutelli che, in base alle parole dell'on. Pxxx, non poteva non essere identificato come il primo responsabile della formazione di un sistema di corruzione e collusione fra politica e imprese. Sistema che, secondo la Pxxx, aveva determinato la totale alterazione del funzionamento degli appalti pubblici e la gestione in funzione clientelare delle opere pubbliche attraverso meccanismi di scambio del consenso elettorale con l'affidamento di lavori pubblici e consulenze.

La ricorrente richiama la giurisprudenza di merito e legittimità che configura la liceità, nel quadro dell'esercizio del diritto di critica politica, dell'utilizzo di espressioni aspre e anche offensive al fine di evidenziare la contrarietà della motivazione della Corte di appello di Roma a tali pronunce. La censura non è pertinente dato che, come si è detto, i giudici di merito hanno ritenuto la diffamatorietà non in relazione ai toni e alle espressioni usate dalla Pxxx ma in relazione al contenuto delle sue accuse. L'odierna ricorrente poneva infatti, secondo i giudici di merito, a carico dell'antagonista un complessivo comportamento penalmente illecito senza che di tale comportamento venissero fornite prove concrete. Anche il riferimento della ricorrente all'accertamento giudiziale di comportamenti del Rutelli, e della sua giunta, produttivi di danno erariale non è idoneo a sovvertire le valutazioni compiute dai giudici di merito. Questi hanno infatti chiaramente messo, in evidenza nella loro motivazione come la Pxxx non avesse soltanto affermato l'incapacità di amministrare o lo spreco di denaro pubblico da parte del Rutelli ma gli avesse addebitato altresì comportamenti illeciti. E aveva affermato che tali comportamenti erano tipici dell'organizzazione affaristicocriminale oggetto delle indagini da lei svolte quando era sostituto procuratore della Repubblica a Milano. Gli stessi giudici hanno poi rilevato la mancanza di qualsiasi corrispondenza al vero di tali accuse.

Al di là quindi di ogni valutazione sulla fondatezza nel merito della decisione di primo grado e della sua riconferma in appello deve ritenersi che la sentenza della Corte di appello di Roma sia stata esaurientemente e coerentemente motivata e non sia affatto incorsa in una interpretazione contraria all'articolo 21 della carta costituzionale. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione di legge in merito alla pronuncia sulla insindacabilità delle dichiarazioni ex articolo 68 della Costituzione e la violazione o errata applicazione dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 nonché la illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Da parte della ricorrente si fa rilevare in particolare che in alcune interrogazioni parlamentari erano stati adombrati pesanti dubbi sull'operato della giunta capitolina sugli stessi punti oggetto dell'intervento politico della Pxxx in campagna elettorale.

Anche qui i giudici di appello hanno preso in esame la possibilità di ritenere l'immunità della Pxxx come conseguenza della sua qualità di membro del Parlamento e hanno escluso che ciò potesse affermarsi per difetto del requisito dell'omogeneità del contesto funzionale richiesto dalla giurisprudenza in tema di articolo 68 della Costituzione (cfr. in particolare Cassazione civile sezione III, n. 8626 del 12 aprile 2006, Rv. 589636; n. 18781 del 26 settembre 2005, Rv. 583638; n. 13346 del 19 luglio 2004 Rv. 575641). Infatti hanno affermato che non poteva di certo sostenersi che il dibattito in cui la Pxxx pronunciò le dichiarazioni controverse, pur interessato da tematiche politiche di ampio raggio e di rilievo nazionale, consentisse il ricorso ad esse in quanto espressive della (o comunque legate alla) attività parlamentare della Pxxx. La motivazione della Corte di appello ha messo specificamente in rilievo la diversità del contesto in cui le affermazioni furono pronunciate; un contesto strettamente legato alla elezione del sindaco di Roma, carica a cui sia il Rutelli che la Pxxx si erano candidati. Anche qui ci si trova di fronte a una valutazione di merito che non è dato sindacare stante la chiara motivazione della Corte di appello. Ciò vale anche se si considera la possibilità di applicare alla fattispecie la legge n. 140 del 2003 in quanto anche tale legge richiede un collegamento fra le critiche e le denunce politiche e la funzione di parlamentare.

Nella specie la valutazione di merito doveva consistere proprio nel verificare se le pesanti critiche mosse al Rutelli rappresentassero la riproposizione di un dibattito svoltosi in Parlamento e nello stesso tempo di porre la necessaria attenzione alla ipotesi di una loro strumentalizzazione nella competizione elettorale. Per quanto riguarda in particolare le interrogazioni proposte da altri parlamentari sul tema delle opere pubbliche in corso di svolgimento a Roma non vi è traccia nella sentenza impugnata della circostanza per cui tali interrogazioni furono portate all'attenzione dei giudici di merito.

Né la ricorrente ha dedotto di averlo fatto indicandone i relativi tempi e la sede processuale. In ogni caso si tratta di interrogazioni che proprio in quanto tali non si prestano, per le ragioni già esposte dalla Corte di appello, a una relazione, se non strumentale, con le affermazioni della Pxxx la quale, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, ha invece mosso delle precise e gravi accuse al suo avversario politico senza peraltro portare delle prove concrete a loro sostegno.

Il ricorso va quindi respinto con condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.600 di cui 100 euro per spese generali.