Infanticidio - Abbandono materiale e morale
Criteri di individuazione - Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Corte di Cassazione Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010
Criteri di individuazione - Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., non è necessario che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta una oggettiva assolutezza, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.
Si tratta, dunque, di un elemento della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva.
Corte di Cassazione Sentenza n. 40993 del 7 ottobre 2010 – depositata il 22 novembre 2010
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