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Concussione – Modifiche introdotte dalla legge n. 190 DEL 2012

ELEMENTO OGGETTIVO - COSTRIZIONE – SIGNIFICATO – DIFFERENZA CON IL CONCETTO DI “INDUZIONE” DI CUI AL REATO PREVISTO DALL’ART. 319 QUATER Corte di cassazione Sentenza n. 3251 del 5 dicembre 2012 – depositata il 22 gennaio 2013

 

Corte di cassazione Sentenza n. 3251 del 5 dicembre 2012 – depositata il 22 gennaio 2013


La sesta sezione penale, in una delle prime pronunce successive all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012,
- ha, in premessa, affermato la continuità fra l’ incriminazione prevista nel precedente testo dell’art. 317 cod. pen e quelle oggi vigenti contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all’art. 319 quater, comma 1, cod. pen, aggiungendo che quest’ultima, quale norma più favorevole, può essere anche applicata alle condotte precedentemente commesse;
- ha, poi, delineato il significato del concetto di costrizione, che rappresenta l’elemento materiale del delitto di concussione nel nuovo testo dell’art. 317 cod. pen, individuandolo in qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione patrimoniale o non patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante. Rientra, invece, nel concetto di “induzione”, che caratterizza l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 319 quater cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.