Prosecuzione dell'azione civile ex art. 75, secondo comma, cod. proc. pen. - Conseguenze - Efficacia di giudicato della sentenza penale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 319 del 09/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 319 del 09/01/2013
In materia di rapporto tra processo civile e quello penale, l'art. 652 cod. proc. pen. prevede che nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, spiega efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, a meno che il danneggiato, iniziata l'azione civile di responsabilità in epoca anteriore a quella penale, non abbia proseguito l'azione in sede civile, a norma dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen.