dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ incompleta – falso innocuo o grossolano - configurabilità - esclusione
La Corte ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra la fattispecie del falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell’atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell’interesse protetto dalla norma.
corte di cassazione, sentenza n. 51166 ud. 6 novembre 2013