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Condanna per evasione- Arresti domiciliari in comunita'

Tossico dipendente - Condanna per evasione- Arresti domiciliari in comunita' - art. 284, comma quinto bis cod. proc. Pen.

Tossicodipendente - Condanna per evasione - Arresti domiciliari in comunità - art. 284, comma quinto bis cod. proc. pen. Cassazione , sez. II penale, sentenza 26.04.2006 n. 19348

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 27 Ottobre 2005 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.P., indagato per il reato di ricettazione, con la recidiva reiterata.

La successiva richiesta di riesame - volta ad eccepire l'inammissibilità della misura in costanza del regime cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, ai sensi dell'articolo 89, d.p.r. n. 309/1990, senza indicazione delle esigenze di eccezionale rilevanza che giustificassero l'interruzione del programma - era rigettata dal tribunale della libertà di Messina con ordinanza 10 - 14 Novembre 2005, motivata con la preclusione della misura meno rigorosa derivante dalla condanna infraquinquennale per evasione subita dal G., ai sensi dell'articolo 284 c.p.p., comma 5 bis; norma, introdotta con L. 26 marzo 2001, n. 128 e quindi successiva e prevalente rispetto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 invocato.

Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il G., che, premessa la specialità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, che lo rendeva insuscettibile di deroga per effetto della novella codicistica, deduceva la carenza di motivazione sulle esigenze di eccezionale rilevanza che giustificassero, nella specie, la custodia in carcere: in violazione, altresì, del principio di proporzionalità con il fatto - reato, assai risalente nel tempo.

All'udienza del 26 Aprile 2006 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, - (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - ha evidente natura speciale rispetto alla normativa codicistica in tema di misure cautelari detentive. Non vale quindi il principio "lex posterior derogat legi anteriori" applicato dal tribunale della libertà, che ne ha desunto l'impedimento preclusivo della concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica a seguito della condanna infraquinquennale riportata dal G. per il reato di evasione ex art. 284 c.p.p., comma 5 bis. Al riguardo, si rifletta che quest'ultima norma non fa che rendere presunto "iuris et de iure" il pericolo di fuga, che costituisce uno dei presupposti tipici delle esigenze cautelari: così da elidere la disamina della sua sussistenza concreta, prescritta, in via ordinaria, dall'articolo 274 c.p.p..

La presunzione legale opera quindi ancora sul piano dei parametri legali dettati, in tesi generale, per l'applicazione di qualsiasi misura cautelare personale: risolvendosi, al pari di ogni presunzione di diritto, in una semplificazione della fattispecie coercitiva che viene ad essere, "in parte qua", integrata "ope legis".

Per contro, la norma speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 89, richiede addirittura il carattere eccezionale delle esigenze cautelari - ben al di là, quindi, dell'ordinario pericolo di fuga - che non può non connotarsi come situazione atipica e accentuata di pericolo, in funzione anche della gravità del reato e del rischio conseguente di reiterazione di condotte criminose allarmanti per la collettività: e dunque tali da giustificare l'interruzione di un programma di riabilitazione, cui il legislatore ha attribuito un riconoscimento di meritevolezza ed un trattamento di favore, riconducigli, in ultima analisi, alla tutela di un valore di rilevanza costituzionale come il diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Non senza aggiungere, per completezza di analisi, che, diversamente opinando, si sarebbe dovuta ritenere inammissibilè "ab origine" la stessa concessione degli arresti domiciliari.

L'ordinanza deve essere dunque annullata con rinvio al tribunale della libertà di Messina, che esaminerà la sussistenza, o no, delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel senso anzidetto, idonee a giustificare l'interruzione del programma terapeutico.

P.Q.M.

- Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Messina per un nuovo esame; - Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2006.