Concorso in rapina aggravata di un telefono cellulare
concorso in rapina aggravata di un telefono cellulare e di lesioni lievissime - concorso - coimputato minorenne - dopola sottrazione del telefono aveva caricato a bordo del suo veicolo uno degli autorimateriali in possesso della cosa sottratta
Concorso in rapina aggravata di un telefono cellulare e di lesioni lievissime - concorso - coimputato minorenne - dopo la sottrazione del telefono aveva caricato a bordo del suo veicolo uno degli autori materiali in possesso della cosa sottratta Cassazione Sezione seconda penale (up) – sentenza 23 febbraio-14 marzo 2005, n. 9988
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 29 novembre 2002, la Corte d’appello di Bari, Sezione terza penale, in parziale riforma della sentenza del tribunale in sede, con la quale Cxxxxx Sabino era stato condannato, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’ articolo 62 n. 4 Cp prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, perché dichiarato colpevole di concorso in rapina aggravata di un telefono cellulare e di lesioni lievissime aggravate ex articolo 61 n. 2 Cp in danno di Stefanachi Alfredo, fatti commessi in Bari il 21 gennaio 1998, in accoglimento dell’appello del Pg infliggeva anche la pena della multa di euro 500,00.
La Corte territoriale riteneva che l’appello dell’imputato era infondato perché, in adesione a quanto compiutamente motivato con la prima sentenza, era provato il concorso del Cxxxxx, il quale non solo aveva assistito a breve distanza all’episodio materialmente posto a segno dai coimputati minorenni, ma aveva incitato gli stessi con parole dialettali e subito dopo la sottrazione del telefono aveva caricato a bordo del suo veicolo uno degli autori materiali in possesso della cosa sottratta e si era allontanato. L’ appello del F.C. era fondato, posto che il delitto di rapina era punito anche con la pena pecuniaria.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi;
- violazione dell’articolo 606 lett. b) Cpp in relazione agli articoli 628 comma 1 e 3 n. 1 Cp stante la sua mancata partecipazione materiale e perché la sua responsabilità è stata dedotta dalle sole dichiarazioni della persona offesa ma in assenza di prova che egli abbia fornito un contributo causale alla condotta degli autori materiali, disattendendo le doglianze difensive e limitandosi ad una pedissequa ripetizione della sentenza di primo grado;
- violazione dell’articolo 606 lett. e) Cpp in relazione agli articoli 110, 582, 585 in relazione agli articoli 576 n. 1 e 61 n. 2 Cp, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico per essere il ricorrente rimasto fermo a bordo del suo ciclomotore sicchè non poteva esser ritenuto responsabile di un reato che richiede per il nesso teleologico ex articolo 61 n. 2 Cp la volontà di conseguire l’impunità dì altro reato.
Motivi della decisione
l. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che la sentenza impugnata, pur avendo riportato ampi stralci della sentenza del Tribunale, ha per i punti salienti manifestato il suo autonomo convincimento, in maniera idonea a fornire risposta alle critiche mosse con il gravame, in particolare in relazione alla sussistenza delle condizioni in fatto a sostegno del ritenuto concorso del ricorrente nella condotta posta in essere dagli autori materiali della rapina, spiegando perché la sua presenza non fu meramente passiva, ma di sostegno fin dalle prime fasi della azione (Barone, che per primo aggredì la persona offesa, era sceso da ciclomotore condotto dal ricorrente, che rimase fermo con il motore acceso a pochissimi metri di distanza) e quindi per tutto il suo evolversi (gridando frasi in dialetto barese, che pur se incomprensibili per la vittima, avevano il tono dell’incitamento, posta che non litigavano fra di loro ma anzi apparivano essere d’accordo) fino all’ epilogo (quando, sfilato di tasca alla persona offesa il cellulare ad opera ad uno dei due minorenni sopraggiunti a dar man forte al Barone, questi, avuto in consegna il telefono, saliva sul ciclomotore del Cxxxxx e si allontanavano assieme). In tal modo la Corte territoriale ha giustificato anche il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione nelle sussidiarie figure criminose di cui agli articoli 378 e 379 Cp.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo al concorso nel delitto di lesioni personali aggravate ex articolo 61 n. 2 Cp, non già nell’ipotesi di conseguimento dell’impunità (come erroneamente indicato dal ricorrente per dedurne illogicità) ma in quella alternativa di eseguire la rapina. I motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli proposti con il primo motivo in relazione alla sussistenza del concorso nel reato e sono quindi infondati per le ragioni evidenziate al paragrafo che precede, stante la simultaneità delle condotte.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali