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Richiesta di rinvio a giudizio - presenza di una causa di non punibilita

Richiesta di rinvio a giudizio - presenza di una causa di non punibilita' - sentenza ex art. 129 c.p.p. omettendo di fissare l'udienza preliminare - violazione del diritto di difesa dell’imputato, aspetto quest’ultimoche, pur non dedotto dalla parte

Richiesta di rinvio a giudizio - presenza di una causa di non punibilità - sentenza ex art. 129 c.p.p. omettendo di fissare l'udienza preliminare - violazione del diritto di difesa dell’imputato, aspetto quest’ultimo che, pur non dedotto dalla parte direttamente interessata, ben può essere rilevato d’ufficio (Cassazione SU Penali, Sentenza 25 gennaio 2005 - 30 marzo 2005 n. 12283)

Svolgimento del processo

1- Al termine delle indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli richiedeva il rinvio a giudizio di Dxxxxx Michele per i reati di cui agli art. 648 bis, 648, 81 cpv.-110-476-482-468 c.p., in relazione al possesso di un’autovettura di provenienza furtiva e alla contraffazione della relativa carta di circolazione, anch’essa di provenienza furtiva, e dei segni di identificazione del veicolo.

Il Gup dello stesso Tribunale, con sentenza 9/8/2004 emessa de plano, ritenendo evidente - sulla base degli atti - la completa estraneità dell’imputato alle accuse formulate, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo “per non avere commesso il fatto” ai sensi del primo comma dell’art. 129 c.p.p..

2- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge, con riferimento agli art. 129, 416 e ss. c.p.p., per essere stato il proscioglimento adottato de plano e non in sede di udienza preliminare e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

3- Il ricorso, assegnato alla Seconda Sezione Penale, è stato trasmesso al Primo Presidente sul rilievo dell’esistenza, sul punto, di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Il Primo Presidente, con decreto 5/11/2004, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite per la trattazione all’odierna udienza camerale.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente il ricorrente P.G. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, che è l’unico mezzo di gravame consentito nella specie dall’art. 568/2° c.p.p. (cfr. Cass. Sez. III 15/11/1999, Grosso; Sez. VI 7/4/1998, Bove; SS. UU. 11/5/1993, Amato, quest’ultima con riferimento al proscioglimento de plano ex art. 459/3° c.p.p.). La precisazione è opportuna per escludere l’appellabilità della pronuncia in oggetto e la conseguente configurabilità della proposta impugnazione come ricorso per saltum. La tesi contraria, che pure -a volte- si è sostenuta (Cass. Sez. VI 20/1/1998, Palpacelli), determinerebbe la destabilizzazione dei meccanismi impugnatori ed avrebbe riverberi negativi sugli stessi diritti dell’imputato che, in caso di riforma della sentenza proscioglitiva emessa de plano dal Gip e di rinvio a giudizio disposto in sede d’appello, sarebbe irrimediabilmente privato di facoltà esercitabili nell’ambito dell’udienza preliminare.

2- La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: “se il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, possa in applicazione dell’art. 129 c.p.p. immediatamente pronunciare, in presenza di una causa di non punibilità, sentenza di non luogo a procedere senza fissare l’udienza preliminare”.

Sul punto, vi sono contrastanti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.

2a- Un primo orientamento afferma: a) legittimamente può provvedersi -senza fissare la relativa udienza- all’immediata declaratoria di non punibilità dell’imputato, quando il Gip, a seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, rilevi dalla stessa formulazione dell’imputazione o dagli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416/2° c.p.p., l’evidente sussistenza di una causa di non punibilità; b) la richiesta di rinvio a giudizio chiude la fase delle indagini preliminari per cui non v’è alcuna preclusione all’applicazione senza formalità dell’art. 129, che legittima un provvedimento comunque favorevole all’imputato e che opera in un campo distinto da quello dell’art. 425 c.p.p., rispondendo le due norme a differenti esigenze processuali; c) il legislatore ha previsto un compiuto sistema con riguardo alla ricorrenza delle cause di non punibilità, dettando una serie di disposizioni applicabili nelle varie fasi del processo e conseguenti alle differenti esigenze sequenziali (artt. 425, 469, 529 e ss. c.p.p.) ed una norma, appunto l’art. 129 c.p.p., applicabile nelle ipotesi residuali; d) a favore della “immediata” pronuncia de plano ex art. 129 militano il principio del favor rei ed evidenti ragioni di economia processuale, in ossequio al dettato dell’art. 111 della Costituzione, che impone la più rapida definizione del processo (cfr. Cass. Sez. III 5/10/1993, Rendina; Sez. VI 28/6/1995, Sculli; Sez. III 15/1/1998, Siccardi; Sez. V 25/11/2003, Berlusconi; Sez. IV 30/11/1995, Dal Pont sul giudizio minorile).

2b- Altro orientamento propende per la tesi che il Gip, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, può adottare la declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. soltanto con il rito tipico della fase in corso, cioè quello camerale dell’udienza preliminare, e ciò per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, che caratterizza la fase processuale introdotta con l’esercizio dell’azione penale (cfr. Cass. Sez. VI 16/2/1996, Mazzocchi; Sez. I 12/10/1998, Mulazzani; Sez. VI 15/6/1998, Amroun Belahcene; Sez. I 22/4/1998, Motika; Sez. VI 3/2/1998, Bove; Sez. VI 23/1/1998, Riciputi; Sez. VI 20/1/1998, Palpacelli; Sez. I 1/12/1997, Vito; Sez. III 26/4/1998, Romano; Sez. VI 26/2/1999, Tota; Sez. IV 31/5/2000, Battista; Sez. IV 21/5/1995, Zannini sul giudizio minorile).

2c- Il contrasto verte non sull’esistenza del potere del giudice di prosciogliere in ogni stato e grado del processo, ogniqualvolta ravvisi le condizioni di una delle soluzioni decisorie indicate dall’art. 129, ma sul rito da seguire per pervenire a tale epilogo e, quindi, sull’interpretazione delle espressioni “immediata declaratoria”, “in ogni stato e grado” e “di ufficio”, presenti nella rubrica e nel testo della norma in esame.

3- Ritiene il Collegio corretta la scelta ermeneutica del secondo indirizzo giurisprudenziale, per altro maggioritario, e devono, pertanto, essere approfondite ed illustrate le ragioni che la giustificano.

3a- L’art. 129 c.p.p., riedizione -soltanto nella formulazione delle ipotesi di proscioglimento- dell’art. 152 del codice del 1930, ha, in aderenza alla struttura del vigente processo, un campo di operatività più circoscritto rispetto alla vecchia norma, nel senso che trova applicazione in ogni stato e grado non “del procedimento” ma “del processo”, adeguandosi così alla natura bifasica del modello senza istruzione istituito con il codice del 1988, che ha eliminato la omogeneità tra la fase delle indagini e quella del processo vero e proprio, posto che nella prima assume preminente rilievo l’attività del P.M. finalizzata a creare le premesse per l’eventuale esercizio dell’azione penale e l’intervento della giurisdizione, mancando ancora una imputazione, non è volto all’accertamento del fatto, ma spiega una mera funzione di garanzia nella risoluzione dei conflitti intersoggettivi tra P.M. e indagato, mentre soltanto nella seconda la giurisdizione assume la funzione di accertamento del fatto, sia pure con le diversificazioni valutative connesse alla peculiarità del singolo momento processuale, in quanto l’attività compiuta dalle parti in contraddittorio è sottoposta al vaglio del giudice terzo ed imparziale, che decide, secondo la mutevole prospettiva funzionale ancorata alla dinamica del processo, sulla fondatezza o meno dell’imputazione.

L’operatività dell’art. 129, implicando comunque un accertamento sul fatto, presuppone necessariamente un’azione penale già esercitata e, pertanto, non può essere attivata nel corso delle indagini preliminari, proprio perché manca l’imputazione, la quale soltanto investe il giudice dei relativi poteri cognitivi e decisori sul fatto. Nella fase delle indagini preliminari, le situazioni ipotizzate dalla norma in esame trovano soluzione nel diverso istituto dell’archiviazione.

3b- L’art. 129 c.p.p. è, innanzi tutto, attuazione della prima direttiva programmatica dell’art. 2 della legge delega n. 81/1987: “massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale”. L’intero sistema codicistico, infatti, è ispirato al principio di economia processuale, strettamente legato alla finalità, costituzionalmente presidiata (art. 111/2° Cost.), di raggiungere un accettabile risultato in punto di ragionevole durata del procedimento penale (exitus processus). La disposizione persegue, inoltre, la finalità di fornire il normotipo utile a tutelare l’innocenza dell’imputato, in piena corrispondenza con il dettato dell’art. 27/2° della Costituzione, che offre giustificazione assiologia soprattutto al secondo comma dell’art. 129 (favor innocentiae, quale specificazione del favor rei).

Chiarite le finalità della norma, ne va individuata la natura in relazione ai contenuti che essa esprime.

Si può agevolmente affermare che l’art. 129, collocato sistematicamente nel titolo II del libro secondo del codice tra gli “atti e provvedimenti del giudice”, non attribuisce a costui un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione -per così dire- “atipica” di decidere la res iudicanda, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali (art. 425 per l’udienza preliminare; art. 469 per la fase preliminare al dibattimento; artt. 529, 530 e 531 per il dibattimento), ma, nel rispetto del principio della libertà decisoria, detta una regola di condotta o di giudizio, la quale si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova e alla quale il giudice, in via prioritaria, deve attenersi nell’esercizio dei poteri decisori che già gli competono come giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento di ogni grado. Tale regola prevede l’obbligo (recte dovere) dell’immediata declaratoria, d’ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice “riconosce” come già acquisite agli atti.

Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l’exitus processus ed il favor rei, s’impone al giudice il proscioglimento immediato dell’imputato, ove ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto -per ragioni di merito- l’imputazione o ne fanno venire meno -per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l’avverarsi di una causa estintiva- la effettiva ragion d’essere.

Così chiarite la ratio e la natura della norma, è evidente che la stessa s’inserisce armonicamente nel sistema, non è alternativa ad altre previsioni di analoghi effetti, né entra in conflitto con queste e, in particolare, con la sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425 c.p.p., ma, affiancando e integrando tali previsioni, definisce meglio, per tempi e modalità, i poteri decisori del giudice, con la conseguenza che va escluso -come pure, specie in passato, si era sostenuto- il carattere di norma speciale dell’art. 425 c.p.p. rispetto a quella di cui all’art. 129 s.c., avuto riguardo agli epiloghi preliminari attualmente previsti dalla prima disposizione a seguito degli interventi riformatori di cui all’art. 1 della legge n. 105/’93 e all’art. 23 della legge n. 479/’99.

In sostanza e con specifico riferimento al caso in esame, l’orizzonte entro il quale deve muoversi il giudice dell’udienza preliminare è rappresentato sempre dall’art. 425 c.p.p., opportunamente integrato dalla regola -che in esso viene trasfusa- contenuta nell’art. 129. E del resto, il capoverso di quest’ultima norma, a conferma della bontà di tale conclusione, fa espresso riferimento alla decisione di “non luogo a procedere” (oltre che a quella di “assoluzione” per il dibattimento), senza che si possa pervenire a conclusione diversa in relazione al primo comma nel quale questa specifica indicazione è assorbita nella più generica ed onnicomprensiva indicazione di “sentenza”.

3c- E’ sintomatico che l’art. 129 c.p.p. si limita a prevedere la citata regola di condotta o di giudizio e ne impone al giudice l’osservanza “in ogni stato e grado del processo”, senza nulla disporre in ordine al rito da seguire per la “immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”. Ciò conferma che tale norma, sotto il profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell’ambito della corrispondente disciplina prevista, alla quale deve uniformarsi.

Ciò posto, a seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, si passa dalla fase procedimentale a quella processuale e il giudice può senz’altro adottare, ricorrendone le condizioni, la declaratoria ex art. 129, ma ciò non può fare con provvedimento de plano, bensì osservando il rito tipico a sua disposizione, che è quello camerale dell’udienza preliminare.

Il contrario assunto, che ravvisa nell’art. 129 la fonte per il giudice di un generale potere di proscioglimento, ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dalle specifiche norme di giudizio relative ai vari momenti processuali, e che individua, stante il silenzio della norma, nel procedimento de plano lo strumento più idoneo a soddisfare le esigenze di celerità e snellezza delle forme, fa leva su due argomenti: uno di carattere letterale, rappresentato dall’uso dell’espressione “immediata declaratoria”, che viene interpretata come “immediatezza temporale”, nel senso di “subito”, “senza indugio”, sì da legittimare l’iniziativa autonoma del giudice (“di ufficio”) di porre termine, in un qualsiasi momento della sequenza processuale (“in ogni stato e grado del processo”), alla controversia; l’altro di carattere logico, costituito dal rilievo dell’asserita superfluità della disposizione, ove interpretata nel senso di potere rilevare la causa di non punibilità nella fase dell’udienza preliminare, nel dibattimento di primo grado o di secondo grado o di cassazione, posto che sarebbe una inutile ripetizione di forme e poteri decisori già previsti dal sistema per ognuna di tali fasi.

Tali argomenti non sono, però, convincenti.

Considerato, infatti, che l’art. 129 c.p.p. si limita ad imporre al giudice una “regola di condotta”, è agevole comprendere che tale regola deve essere modellata e adeguata, di volta in volta, ai caratteri e alle peculiarità delle fasi processuali in cui essa è chiamata ad operare e non può legittimarsene l’applicazione tout court, svincolata dalle forme e dai principi che presidiano il processo e in spregio alla fondamentale garanzia del contraddittorio.

L’espressione “immediata declaratoria”, presente soltanto nella rubrica dell’art. 129, assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di “tempestività temporale” assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano, per il quale il legislatore adotta -in genere- l’espressione “senza formalità” (per es., art. 667/4° c.p.p.); ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice, il quale, individuata -allo stato degli atti- la causa di non punibilità, non deve dare corso a nessuna, ulteriore attività istruttoria, e quindi neppure per accertare la sussistenza di un’altra eventuale causa di proscioglimento che possa essere preliminare o addirittura più favorevole all’imputato.

Il meccanismo liberatorio prefigurato dall’art. 129 c.p.p. deve inserirsi nelle regole che disciplinano il vaglio giurisdizionale in sede preliminare (o dibattimentale), deve “saldarsi con la specificità della sede processuale in cui lo stesso si iscrive, così da assegnare al giudice una sfera di attribuzioni coerente rispetto al momento in cui il relativo munus deve essere esercitato” (C.Cost. sent. n. 91/’92), e si concreta in una previsione che impone, in via prioritaria, la definizione anticipata e, quindi, immediata del processo, sempre che il decidente venga a trovarsi nella condizione di potere decidere allo stato degli atti.

Ne consegue che, a seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, aprendosi la fase processuale informata al principio del contraddittorio, diventa ineludibile la fissazione dell’udienza preliminare, imposta dalle precise scansioni di cui all’art. 418 c.p.p., e il giudice, se rileva -nel corso di tale udienza- una causa di non punibilità emergente dagli atti, non potrà avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dall’art. 422 c.p.p. e neppure di quelli che gli sono trasmessi dall’art. 421 bis c.p.p., con l’effetto che l’ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli atti esistente al momento processuale della rilevata causa di non punibilità, con preclusione di un ulteriore approfondimento del thema decidendum (stesso discorso, con gli opportuni adattamenti, vale per la fase dibattimentale).

La condizione per la pronuncia ex art. 129 è la cristallizzazione dell’accertamento -tipica dei provvedimenti allo stato degli atti- la quale si caratterizza o per la individuazione dell’esistenza di una causa di non punibilità di rito (non procedibilità) o estranea al merito della vicenda (prescrizione, amnistia) ovvero per la specifica evidenza probatoria di una ragione di merito.

Non è, quindi, superflua la previsione di cui all’art. 129, che non è ripetitiva di forme e poteri decisori previsti, nella sede specifica (arte. 425, 469, 529 e ss. c.p.p.), dal sistema e funzionali all’opzione proscioglitiva che può definire la fase o il grado del processo, ma è integrativa -sotto il profilo modale- di tali forme e poteri, che, pur nel contemperamento di valori concorrenti, devono tendenzialmente assicurare la semplificazione del processo e il favor rei.

Interpretata nel senso precisato l’immediatezza della pronuncia de qua, la stessa non può e non deve penalizzare il principio del contraddittorio, apprezzato come esigenza preminente sul piano dei valori da tutelare e inteso non solo come metodo di formazione della prova, ma anche come diritto delle parti all’ascolto.

E’ certamente l’esigenza dell’ascolto che impone la fissazione dell’udienza preliminare, atteso che è soltanto in tale contesto che potranno trovare sfogo pretese di diverso tipo, non azionabili prima: si pensi all’esigenza dell’imputato, in presenza di cause estintive rinunciabili, di essere posto in grado di manifestare la volontà di vedere valutata nel merito la propria posizione, al diritto del medesimo imputato di chiedere il giudizio abbreviato o il giudizio immediato, alla facoltà di tutte le parti di presentare memorie e produrre documenti (artt. 121, 419/2°-3°, 421/3° c.p.p.), di richiedere un incidente probatorio (sent. n. 77/’94 C.Cost.), di sollecitare una sia pure limitata integrazione probatoria su temi nuovi o incompleti al fine di meglio precisare il thema decidendum, nonché all’esclusiva potestà del P.M. di modificare l’imputazione. Prescindere dall’udienza preliminare significherebbe anche privare la persona offesa, della quale è legislativamente prevista la citazione (art. 419/1° c.p.p.), della possibilità di costituirsi parte civile in tale udienza, di rappresentare la propria valutazione della vicenda per fare valere le sue legittime aspettative.

E’ la particolare forza propulsiva della richiesta di rinvio a giudizio a rendere incompatibile una pronuncia di non luogo a procedere adottata de plano. Detta richiesta, infatti, prima che domanda di instaurazione del giudizio, è domanda di fissazione dell’udienza preliminare, quale momento di garanzia per tutte le parti e, in particolare, per l’imputato, unico soggetto abilitato, ex art. 419/5° c.p.p., a rinunciarvi (Cass. Sez. VI 20/1/1998, Palpacelli).

In un sistema processuale modellato sullo schema accusatorio, il confronto tra le diverse parti processuali assume un’importanza centrale e deve essere garantito soprattutto quando si tratta di emettere un provvedimento definitorio, come la sentenza ex art. 129 c.p.p., che non può prescindere dal necessario contributo dialettico delle parti nel processo.

Non è superfluo, peraltro, sottolineare che la sesta subdirettiva del n. 52 dell’art. 2 della legge delega n. 81/’87, nel prevedere le modalità con cui il Gup definisce il processo davanti a sé, dispone che la sentenza di non luogo a procedere, che è un mezzo di definizione del processo, è emessa “sentite le parti comparse”.

4- La conferma che la regola di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere -di norma- veicolata nel rito tipico della fase o del grado in cui il processo si trova e che la sua operatività prioritaria (immediata) non può in ogni caso eludere il contraddittorio è offerta da alcune previsioni normative per casi particolari.

L’art. 469 c.p.p. consente, in via eccezionale e tassativa, il “proscioglimento prima del dibattimento” soltanto nell’ipotesi in cui sussista una causa d’improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato, e sempre che il P.M. e l’imputato, sentiti in camera di consiglio, non si oppongano (anche in tale ipotesi eccezionale, si garantisce il contraddittorio). Non residua altro spazio per una sentenza predibattimentale di proscioglimento, allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 129, norma che, con riferimento ai più ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilità estesi anche al merito, deve trovare -dopo l’avvenuto rinvio a giudizio- fisiologicamente applicazione nella fase dibattimentale, ove ben altra è la capacità cognitiva del giudice (cfr. SS.UU. 19/12/2001, Angelucci).

4a- Significativa è anche l’attribuzione al Gip del potere-dovere di pronunciare, ex art. 444/2° c.p.p., sentenza di proscioglimento immediato quando la richiesta di applicazione della pena concordata viene formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.). Tale richiesta, contrariamente a quello che può apparire, “finisce per determinare l’apertura di una fase incidentale con i caratteri della giurisdizionalità e, pertanto, si deve affermare che l’art. 129 opera, anche in questo caso, in ambito esclusivamente processuale”, con conseguente garanzia del contraddittorio, attraverso la fissazione di apposita udienza camerale (art. 447/1°-2° c.p.p.). Ed invero, a norma degli art. 60/1°, 405, 447 c.p.p., la richiesta concordata di applicazione della pena, pur se formulata nel corso delle indagini preliminari, implica l’esercizio dell’azione penale e dunque l’inizio del processo.

4b- Né va sottaciuta la previsione di cui agli art. 68 e 69 c.p.p., secondo cui, in caso di errore sull’identità fisica dell’imputato o di morte di costui, il giudice “sentiti il P.M. e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’art. 129”. Il tenore letterale delle citate norme, pur inducendo a ritenere che, per le particolari ipotesi citate, il proscioglimento possa essere pronunciato hic et nunc, interrompendo perentoriamente lo svolgimento dell’attività processuale in corso, garantisce comunque il contraddittorio tra le parti processuali ed esclude, anche in questi casi, l’adozione di un provvedimento senza formalità.

4c- Soltanto la disposizione dell’art. 459/3° c.p.p. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 con procedura de plano. Trattasi chiaramente di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall’assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali. Tale previsione, per altro, è stata più volte sottoposta all’attenzione della Consulta, che ha ritenuto non in contrasto con la Carta Fondamentale gli art. 459 e 460 c.p.p. anche sotto il profilo della mancanza del contraddittorio in ordine alla sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e, richiamando l’indirizzo in precedenza espresso, ha ribadito che “il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall’altro non esclude che il diritto dell’indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell’accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi” (ord, n. 8 del 2003 C.Cost.).

5- Alla luce delle esposte argomentazioni e in applicazione del disposto dell’art. 173/3° disp. att. c.p.p., vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

“L’art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo delle varie fasi e dei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530, 531 c.p.p.), ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice, il quale, di fronte ad una riconosciuta causa di non punibilità, deve adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che possa trovare spazio una qualsiasi altra attività non essenziale.”

“La regola di cui all’art. 129 c.p.p., operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio tra le parti e trova attuazione secondo le forme e i tempi di volta in volta previsti dal codice per la fase in corso.”

“Nella fase interinale che va dalla ricezione della richiesta di rinvio a giudizio allo svolgimento dell’udienza preliminare, non può il giudice adottare con provvedimento de plano l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso che è quello camerale dell’udienza preliminare e solo nell’ambito di questa può emettere, ricorrendone le condizioni, la detta declaratoria.”

6- Il provvedimento impugnato, come correttamente rilevato dal P.G. presso questa Suprema Corte, non è affetto da abnormità genetica, rientrando nel potere del Gup la pronuncia della sentenza di proscioglimento, né da abnormità funzionale, non determinando tale atto tipico alcuna situazione di stallo processuale, ma è illegittimo, perché viziato da nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 lett. b) e c) c.p.p.: la definizione della controversia su iniziativa “improvvisa” del giudice e senza avere posto le parti processuali nella condizione di interloquire sull’oggetto della stessa penalizza la partecipazione del P.M. al procedimento, precludendogli l’esercizio di quelle facoltà tese eventualmente a meglio definire e supportare l’accusa e viola il diritto di difesa dell’imputato, aspetto quest’ultimo che, pur non dedotto dalla parte direttamente interessata, ben può essere rilevato d’ufficio.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso: il Gup di detto Tribunale, in persona diversa da quella che ha pronunciato la decisione che si annulla, dovrà procedere agli adempimenti di cui agli art. 418 e ss. c.p.p. e, nell’ambito dell’udienza preliminare, adotterà, in piena libertà di giudizio, il provvedimento che riterrà più opportuno.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.