Divieto di accedere a competizioni sportive - fumogeno negli stadi
articolo 650 Codice Penale -articolo 6 Legge 401/89
divieto di accedere a competizioni sportive - fumogeno negli stadi -articolo 650 Codice Penale - articolo 6 Legge 401/89
Cassazione - Terza Sezione Penale - Sentenza 6 agosto 2002 n. 29078
Svolgimento del processo
Qxxxxxxxx propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del gip tribunale di Roma, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Roma notificato il 2 ottobre 2001 che gli aveva imposto, ai sensi dell’articolo 6 Legge 401/89, divieto di accedere per un periodo di due anni a competizioni sportive e l’obbligo di presentarsi presso un comando di polizia durante il loro svolgimento.
Deduce:
a) erronea applicazione articolo 6 legge 401/89, come modificata dal decreto legge 336/01, in quanto non sussistevano i presupposti per l’emanazione del provvedimento interdittivo. Infatti la condotta a lui contestata consiste solo nel fatto che, mentre era sottoposto ai normali controlli di ingresso allo stadio, gli era stato trovato un fumogeno all’interno dello zaino, senza che egli in alcun modo tentasse di celarlo. Trattasi perciò di un fatto che non rientra tra quelli per i quali soltanto l’articolo 6 citato consente l’emanazione del provvedimento interdittivo.
b) Mancanza di motivazione del provvedimento di convalida.
Motivi della decisione
Il primo ed assorbente motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento del questore di Roma in esame, è stato emanato non già perché il Qxxxxxxxx avesse lanciato un qualche oggetto ed in particolare il fumogeno, bensì esclusivamente perché lo stesso era stato denunciato per il reato di cui all’articolo 650 Codice Penale, in quanto, in occasione di un incontro di calcio, all’atto del filtraggio predisposto all’ingresso dello stadio, era stato trovato in possesso del fumogeno.
Orbene, l’articolo 6, primo comma, Legge 401/89, come successivamente modificato e poi convertito nella Legge 377/01, dispone che i provvedimenti interdettivi in questione possono essere emessi nei confronti delle persone denunciate o condannate per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della Legge 110/75 (che fa riferimento al porto illegale di armi di vario genere e di strumenti chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona), o all’articolo 5 bis della Legge 401/89 (che si riferisce al divieto di portare in luoghi dove ci sono competizioni agonistiche emblemi o simboli di discriminazione razziale, etnica e religiosa), o, infine, all’articolo 6 bis che punisce tre l’altro «chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive».
Come è facile vedere, questa ultima disposizione è l’unica in cui avrebbe potuto in astratto essere inquadrata la condotta del ricorrente dal momento che l’oggetto da lui portato non costituiva né un’arma, propria impropria, né un oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona, trattandosi di un semplice fumogeno, ossia tutt’al più di un artifizio pirotecnico previsto appunto dall’articolo 6 bis citato.
Solo che tale disposizione punisce il semplice porto di un fumogeno in luogo dove si svolgano manifestazioni sportive, bensì esclusivamente il lancio di tale oggetto in modo da creare pericolo per le persone. È invece pacifico che al Qxxxxxxxx non è stato addebitato in alcun modo il lancio del fumogeno, bensì solo il porto dello stesso che gli fu trovato indosso nel corso dei controlli.
Il comportamento contestato al Qxxxxxxxx, quindi, non rientra tra quelli che ai sensi dell’articolo 6, primo comma Legge 401/89 possono giustificare l’imposizione del divieto ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentarsi ai posti di pubblica sicurezza durante lo svolgimento delle partite.
PQM
Si annulla l’impugnata sentenza e si dichiara l’inefficacia del decreto emesso dal questore di Roma.