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Reati contro la P.A. - Cartella clinica - Divulgazione - Segreto di ufficio

29/08/2002 Reati contro la P.A. - Cartella clinica - Divulgazione - Segreto di ufficio

Reati contro la P.A. - Cartella clinica - Divulgazione - Segreto di ufficio (Corte di Cassazione - Sezione III penale  Sentenza 21 giugno-29 agosto 2002 n. 30150)

Corte di Cassazione - Sezione III penale  Sentenza 21 giugno-29 agosto 2002 n. 30150

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con sentenza emessa il 14/03/01, assolveva (A) dal reato di cui all'art. 35, comma 2° L. 675/96 in relazione all'art. 23, comma 4° L. cit., perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Avverso la citata sentenza, il PM presso il Tribunale di Trapani proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
Motivo Unico: violazione di legge.

Il fatto doveva essere qualificato quale rivelazione del segreto di ufficio, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale; stante la qualifica di incaricato di pubblico servizio di (B.........) (concorrente nel reato e giudicato separatamente), anche (A) doveva rispondere del reato di cui all'articolo 326 cp.


Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 21/06/02, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al PM, qualificato il fatto come reato previsto dall'art. 326 cp.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in esame, è opportuno riassumere i termini fattuali della fattispecie.

A.................... unitamente a B.............., separatamente giudicato) è stato contestato il delitto di cui all'art. 35, comma 2° L. 675/96, in relazione all'art. 23, comma 4° L. cit. perché, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, lo B..............., quale soggetto addetto al rilascio di copia delle cartelle cliniche presso l'Ospedale (...) ed il A................, quale soggetto richiedente, comunicavano dati idonei a rilevare lo stato di salute di C.............; in particolare, su richiesta del A............, lo B.......... rilasciava al primo copia della cartella clinica relativa al periodo di degenza della C............ presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale (...), al fine di consentire al A.......... di produrre la predetta documentazione sanitaria nella causa civile di separazione personale tra i coniugi, instaurata presso il Tribunale di Marsala.

Fatti commessi in Trapani il 30/07/97.

Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 14/03/01 assolveva il A.............. dal reato ascrittogli perché - tenuto conto dell'epoca della vicenda in esame, 30/07/97 - il fatto non era previsto dalla legge come reato, ex art. 45 L. 675/96.

Tanto premesso in fatto, va affermato che nella fattispecie non ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 326 cp. La cartella clinica relativa allo stato di salute di C........, pur essendo atto attinente a notizie riservate, non costituiva documento relativo a notizie di ufficio destinate a rimanere segrete.

La cartella clinica, invero, previo consenso dell'interessata o previa autorizzazione della competente Autorità Amministrativa o Giudiziaria, poteva essere rilasciata a terzi per finalità legittime previste dall'Ordinamento Giuridico.


Manca, quindi, l'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 326 cp.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dai PM avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 14/03/01.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del PM.