Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni - mezzi ricerca prova
Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni - mezzi ricerca prova - Penale - Procedimento di riesame - Richiesta di copia delle registrazioni - Autorizzazione del pubblico ministero - Mancata tempestiva consegna addebitabile alla segreteria - Conferma dell'ordinanza cautelare È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8921 del 24/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012 )
Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni - mezzi ricerca prova - Penale - Procedimento di riesame - Richiesta di copia delle registrazioni - Autorizzazione del pubblico ministero - Mancata tempestiva consegna addebitabile alla segreteria - Conferma dell'ordinanza cautelare
È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8921 del 24/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012 )
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8921 del 24/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012 )
RILEVATO IN FATTO
Il TdR di Taranto, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato, tra le altre, le richieste di riesame della misura cautelare custodiate, avanzate nell'interesse di Ma.. Giuseppe (indagato con riferimento al delitto di falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di moneta falsa, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma avendo agito di concerto con chi l'ha eseguita o come intermediario, (art. 453 c.p., comma 3), concorso in più furti aggravati, consumati e tentati, concorso in ricettazione continuata di blocchetti di assegni del Monte dei Paschi di Siena), Mi.. Salvatore e An.. Domenico (indagati, con Ma.. ed altri, con riferimento a tale ultimo delitto). Ricorrono per cassazione i tre predetti indagati.
Il difensore di Mi.. deduce violazione di legge processuale con riferimento all'art. 268 c.p.p. e alla sentenza della corte costituzionale 336/08. Al proposito osserva che, allo scopo di sostenere la richiesta di riesame, in data 15 settembre 2011, fu avanzata alla procura della Repubblica l'istanza di "riversamento" su CD del contenuto di tre conversazioni intercettate in danno di questo indagato. In data 16 il PM autorizzò tale operazione materiale, che tuttavia non fu eseguita, tanto che, al momento in cui fu celebrata l'udienza di riesame, vale a dire il 23, stesso mese, detto materiale non era disponibile. Alla luce di quanto stabilito dalla corte costituzionale con la sentenza sopraindicata, ciò comporta nullità per violazione del contraddittorio, cosa che fu immediatamente rappresentata al collegio cautelare. Per il TdR, tuttavia, detta nullità non si è verificata, perché la richiesta di riversamento sarebbe stata tardivamente formulata e, dunque, non vi sarebbero stati i tempi tecnici per la sua esecuzione. Osserva il collegio cautelare che, essendo stata l'ordinanza di custodia cautelare eseguita ben prima della data in cui di fatto fu richiesta la copia fonografica di tali atti, i difensori avrebbero avuto tutto il tempo per articolare la richiesta, mettendo la segreteria del PM in grado di far fronte ad essa. Così argomentando, paradossalmente, il TdR addossa alle difese quella che è una colpa dell'ufficio requirente. In realtà, la richiesta di riesame e la richiesta di "riversamento" giunsero contemporaneamente ai rispettivi destinatari. Non si vede dunque che cosa di più avrebbe potuto fare la difesa. Per parte sua, il TdR afferma di non aver potuto esso stesso provvedere a tale "riversamento", atteso che ciò non avrebbe consentito di rispettare il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, laddove la ricordata sentenza del giudice delle leggi afferma che la copia fonografica può essere fatta anche in costanza di udienza. Peraltro il PM non ha minimamente motivato sulle ragioni per le quali, nonostante il tempo trascorso, il predetto "riversamento" non era stato effettuato. Deduce inoltre inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto non sussistevano eccezionali ragioni di urgenza che hanno legittimato l'utilizzazione di apparecchiature appartenenti ad una ditta privato. La motivazione esibita sul punto dal collegio cautelare è del tutto insoddisfacente in quanto la difesa deve poter sindacare la legittimità dell'utilizzo di apparecchiature concretamente impiegate. Deduce ancora la nullità dei verbali che attestano lo svolgimento delle operazioni di intercettazione e registrazione, poiché in esso vengono indicati come presenti all'inizio alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, mentre - in chiusura - è indicato il solo ufficiale di polizia giudiziaria Ca.., che sottoscrive.
Deduce infine carenze dell'apparato motivazionale con riferimento agli artt. 273 e 274 c.p.p., atteso che l'interpretazione che il collegio cautelare da delle conversazioni che riguardano questo indagato è assolutamente il logiche e sganciata dal contesto indiziario. Arbitrariamente si è ritenuta l'espressione bloc-notes come relativa a libretti di assegni e comunque non si è tenuto conto del fatto che, mentre il Ma.. parlava, il Mi.. manteneva il più assoluto silenzio.
La difesa di An.., con la prima censura, propone motivi esattamente corrispondenti a quelli della prima censura del Mi.., rilevando che, nel suo caso, sono trascorsi ben 10 giorni dalla richiesta di riversamento (di sole 2 conversazioni) alla celebrazione della udienza di riesame, giorni in cui nulla è stato fatto dalla competente autorità; peraltro anche l'autorizzazione del PM è intervenuta non tempestivamente.
Ma.. ricorre personalmente e tramite il difensore, con separati - ma identici - atti, e deduce violazione di legge per erronea applicazione e inosservanza dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e dell'art. 275 c.p.p.. Nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, il TdR sviluppa un ragionamento privo di concretezza e di attualità, trascurando la circostanza che i fatti addebitati a questo indagato sono risalenti, essendo passato non poco tempo dalla presunta data dei commessi reati. Secondo il collegio cautelare, il Ma.. si sarebbe reso responsabile di un'attività vasta e ramificata, che sarebbe sintomatica di un vero e proprio costume di vita, improntato al crimine; ciò tuttavia non può essere fondatamente affermato se non travisando i parametri che l'ordinamento fornisce per una corretta valutazione dell'indice di pericolosità. Va rilevato che la richiesta di misura cautelare intervenne dopo ben cinque mesi dal deposito dell'informativa di polizia giudiziaria e che essa fu emessa dopo altri quattro mesi; nel frattempo il Ma.. subì altre perquisizioni tutte concluse con esito negativo. Nè il collegio cautelare indica quali siano le specifiche modalità e le dettagliate circostanze in base alle quali si possa ritenere la sussistenza della pericolosità sociale di questo indagato, il quale è completamente incensurato; egli non fu mai sorpreso in flagranza di reato. Anche sotto l'aspetto della scelta della misura cautelare, il TdR sembra dimenticare che la custodia intramuraria deve rappresentare la extrema ratto in quanto essa va applicata quando ogni altra misura appare inadeguata. Al proposito, la motivazione è carente perché non tiene conto dell'aspetto soggettivo della vicenda, soffermando il suo interesse solo sull'aspetto oggettivo. Nessuna indagine seria e approfondita è stata condotta sulla personalità del Ma... Costui è detenuto da oltre due mesi e non si vede perché non possa beneficiare di una misura più attenuata, atteso che il giudice di legittimità ha chiarito che non può farsi luogo agli arresti domiciliari solo quando emergano elementi che concretamente lasciano intendere che il soggetto è propenso a non osservare l'obbligo di non allontanarsi dal domicilio assegnatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura del Mi.. e la prima censura dell'An.. sono fondate. Come lo stesso TdR ricorda, la Corte costituzionale, con la sentenza 335/08, ha dichiarato fa illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Allineandosi con tale pronunzia, le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito (sent. n. 20300 del 2010, ric. Lasala, RV 246906 e seguenti) che il diniego o l'ingiustificato ritardo da parte dell'Ufficio del PM nel consentire al difensore "l'accesso" alle conversazioni intercettate e trascritte (e dunque anche la duplicazione delle registrazioni su supporto magnetico, di cui il difensore possa, poi, autonomamente disporre) da luogo a nullità di ordine generale e regime intermedio - ex art. 178 c.p.p., lett. c) - in quanto determina vizio nel procedimento di acquisizione della prova, vizio che, tuttavia, non inficia l'attività di ricerca in sè e il conseguente "risultato", ma che sì riverbera, se la nullità è stata tempestivamente dedotta, nella fase cautelare, atteggiandosi come circostanza che indebitamente ha compresso - limitatamente al subprocedimento de libertate - l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, per quel che si legge nel provvedimento impugnato, il PM dette disposizione di eseguire la trasposizione, ma la sua Segreteria non eseguì per tempo (nè risulta abbia poi eseguito) la disposizione.
Nè tale omissione può ritenersi scusabile in base alle considerazioni formulate dal TdR, atteso che lo "spazio temporale" necessario per il compimento di un'operazione di mero "riversamento" è davvero breve e che l'operazione in sè viene eseguita automaticamente, una volta predisposte le relative apparecchiature. Nè vale sostenere, come fa il Collegio cautelare, che i difensori avrebbero potuto richiedere la copia fonografica appena dopo l'esecuzione della misura cautelare, e non solo dopo aver interposto istanza di riesame. Invero, è più che evidente che la scelta dei tempi, dei modi e delle cadenze in cui articolare la attività difensiva è di esclusiva pertinenza del difensore stesso, con l'unico limite della concreta esigibilità delle condotte altrui, se dette condotte appaiono necessarie per l'acquisizione della documentazione ritenuta utile per fini difensivi.
Nel caso in esame, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, la "giustificazione" che il TdR ha voluto fornire a posteriori per scusare l'omissione addebitarle all'Ufficio del PM è assolutamente incondivisibile.
Tanto basta per disporre l'annullamento senza rinvio, nei confronti di Mi.. e An.., dell'ordinanza impugnata, rimanendo assorbita la quarta censura del Mi.. e non dovendosi far luogo all'esame delle altre censure proposte da questo indagato (per altro, infondate per le ragioni correttamente esposte dal TdR). In conseguenza di tale decisione, poi, deve, ovviamente, cessare - avendo perso efficacia - il provvedimento cautelare impugnato innanzi al TdR, ha permesso di accertare la vastità e la ramificazione del suo operato criminale, il suo inserimento in una "rete" di spacciatori di banconote false, il suo coinvolgimento nella commissione di numerosi reati contro il patrimonio, oltre alla detenzione di arma alterata.
Sulla base di tali risultanze e considerazioni, il Collegio cautelare ha fondato, con motivazione compiuta e congrua, il suo giudizio in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla adeguatezza della misura inframuraria. Nè la distanza temporale che separa l'accertamento dei fatti dalla assunzione della misura cautelare può incidere ex se sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
Ma.. va condannato al pagamento delle spese del grado. Deve farsi luogo alle comunicazioni ex art. disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Ad.. Damiano e Mi.. Salvatore; rigetta il ricorso di Ma.. Giuseppe, che condanna al pagamento delle spese del procedimento:
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |