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Custodia cautelare personale - Durata massima

Custodia cautelare personale - Durata massima - Penale - Dichiarazione di incompetenza - Nuova ordinanza del giudice competente - Decorrenza ex novo dei termini di custodia Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo dall'emissione di quest'ultima. (In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette contestazioni a catena riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5896 del 01/02/2012 Cc. (dep. 15/02/2012 )

Custodia cautelare personale - Durata massima - Penale - Dichiarazione di incompetenza - Nuova ordinanza del giudice competente - Decorrenza "ex novo" dei termini di custodia


Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima. (In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5896 del 01/02/2012 Cc. (dep. 15/02/2012 )

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5896 del 01/02/2012 Cc. (dep. 15/02/2012 )

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31.1.2011 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da Fa.. Rocco avverso il provvedimento del Gup dello stesso Tribunale, del 4.11.2010, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare.
Il tribunale, condividendo il provvedimento del Gup, rilevava che secondo l'orientamento costante della Corte di legittimità la trasmissione degli atti disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza da luogo ad una ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 2, e, pertanto, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo dal momento della emissione della nuova misura cautelare da parte del giudice competente a norma e nei termini di cui all'art. 27 cod. proc. pen., che si sostituisce alla precedente; nel caso di specie, quindi, il termine decorreva dal 23.11.2009 e non come affermato dall'appellante dall'1.11.2009, data in cui lo stesso è stato sottoposto a provvedimento di fermo cui era seguita l'applicazione della misura cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale di Palmi, dichiaratosi incompetente.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Fa.., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge, con riferimento agli artt. 303 e 297 cod. proc. pen..
In specie, ribadisce i rilievi posti a fondamento dell'appello contestando l'interpretazione dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 2, del tribunale in contrasto con quanto disposto dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 1, secondo il quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento del fermo. In ogni caso, non versandosi in ipotesi di annullamento con rinvio o di regressione di fase o grado del procedimento, il nuovo termine dovrebbe decorrere dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio che nella specie è quella del 5.11.2009 e non quella del 23.11.2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato in più occasioni da questa Corte secondo il quale la trasmissione degli atti disposta a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio dal Gup al pubblico ministero presso il giudice ritenuto territorialmente competente da luogo ad un'Ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 2, con la conseguenza che i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo (Sez. 1, n. 21412, 03/04/2007, Kazafer, rv. 236791). All'evidenza, la citata norma disciplina la durata dei termini di custodia cautelare massimi e per ciascuna fase del procedimento con funzione e ratio precipua rispetto alla disposizione dell'art. 297 cod. proc. pen., richiamata dal ricorrente. Deve ribadirsi, altresì, che nell'ipotesi d'incompetenza territoriale la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice competente nel termine perentorio di venti giorni, fissato nell'art. 27 cod. proc. pen., si sostituisce alla precedente, con la conseguenza che la detenzione dell'indagato trova il proprio titolo giustificativo e la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento del giudice dichiaratosi competente e che i termini di custodia cautelare cominciano a decorrere dalla data di emissione di questo.
Tale interpretazione è conforme al tenore letterale dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 2, laddove prevede diverso dies a quo della decorrenza ex novo dei termini di fase, tra cui la sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare, a seconda delle diverse ipotesi di regresso del procedimento ad una fase o grado di giudizio diversi e di rinvio ad altro giudice. Nè, invero, può dar luogo a dubbi di costituzionalità, considerando che il principio posto a base dell'incostituzionalità dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 2, dichiarata con sentenza della Corte Cost. n. 299 del 22/07/2005, riguarda non già la decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, bensì il computo ai fini dei termini massimi di fase dei periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito (Sez. 6, n. 27975, 26/03/2009, Biyadat, rv. 244414).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it