Stampa - responsabilità civile e penale - Diffamazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18173 del 25/08/2014
Modalità di realizzazione - Possesso di particolare qualifica soggettiva - Esclusione - Fattispecie in tema di presentazione di denuncia-querela, poi pubblicata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18173 del 25/08/2014
La diffamazione aggravata, prevista dal terzo comma dell'art. 595 cod. pen., non richiede una particolare qualifica dell'autore del reato, quale lo svolgere professionalmente un'attività di informazione, e, pertanto, può essere chiamato a risponderne chiunque, tanto in via esclusiva, quanto a titolo di concorso, ove nei suoi confronti sia stato accertato un ruolo attivo nella pubblicazione di atti dai contenuti diffamatori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito, in riferimento all'avvenuta pubblicazione del contenuto di un esposto-denuncia diffamatorio, aveva ritenuto che l'autore di tale atto non dovesse rispondere dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa, ma eventualmente solo di quelli originati dal reato di calunnia, omettendo l'accertamento, di natura preliminare rispetto alla verifica dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di denuncia, del suo effettivo concorso alla diffusione o pubblicazione di tale atto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18173 del 25/08/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043