responsabilità civile - Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente non interdetto né sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio - Configurabilità - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22331 del 22/10/2014
II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22331 del 22/10/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_413, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2047
Massime precedenti Vedi: N. 16803 del 2008, N. 22818 del 2010