Attività di polizia - Pericolosità della stessa in ragione della natura dei mezzi adoperati - Onere probatorio - Ripartizione tra danneggiato e P.A. danneggiante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014
In tema di attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, spetta al soggetto danneggiato, che invochi la responsabilità della P.A. per l'intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati, fornire la prova delle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico, mentre incombe all'amministrazione la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050
Massime precedenti Vedi: N. 3213 del 1971 Rv. 354626, N. 19449 del 2008