Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015
Danno alla salute e danno da violazione dell'obbligo di informazione del paziente - Autonomia ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in tema di intervento ortopedico.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi. (In forza di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto assorbito, nel risarcimento del danno da mancata acquisizione del consenso informato, anche il pregiudizio cagionato da un medico ortopedico per avere imprudentemente sottoposto ad intervento di artroscopia un paziente affetto da gotta, esponendolo al rischio - poi effettivamente concretizzatosi - di riacutizzazione flogistica).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015