Responsabilità civile - solidarietà -Illecito plurisoggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014
Pluralità di azioni ed omissioni compiute da più soggetti - Condanna solidale degli autori - Condizioni - Unicità del fatto o pluralità di fatti autonomi - Verifica dell'apporto causale recato da ciascun danneggiante - Necessità - Contenuto dell'accertamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno. Il giudice, quindi, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali - sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria - solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055
Massime precedenti Vedi: N. 6041 del 2010