responsabilità civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991 - Ristoro del pregiudizio - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014
In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014