Strada aperta al pubblico transito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 22/10/2014
Strada aperta al pubblico transito - Fondi privati laterali - Situazione di pericolo derivante da tali fondi ed accertabile con l'ordinaria diligenza - Doveri gravanti sull'ente proprietario - Contenuto - Violazione - Responsabilità per i danni causati agli utenti della strada - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 22/10/2014
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. Civ. E 2043 cod. Civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 22/10/2014