attività pericolosa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22344 del 22/10/2014
Illecito omissivo - Caratteri - Atipicità - Sussistenza - Fondamento - Incidente sciistico - Responsabilità del gestore dell'impianto per omessa vigilanza sulla condotta anomala di un utente - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22344 del 22/10/2014
In tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico, l'omittente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba attivarsi per impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, insorgano a suo carico, per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile. Ne consegue che il medesimo non é tenuto, di norma, a vigilare sulla condotta dei singoli utenti, attesa la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime, nonché la normale imprevedibilità, anche per la contestuale incidenza di "fattori" naturali non governabili dal gestore, delle condotte degli utenti, salvo che alleghi e provi l'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore, ovvero la diretta percezione di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto (che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura), la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22344 del 22/10/2014