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‬attività pericolosa‭ ‬– Illecito omissivo‭ ‬-‭ ‬Caratteri‭ ‬-‭ ‬Atipicità‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22344‭ ‬del‭ ‬22/10/2014‭

Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Incidente sciistico‭ ‬-‭ ‬Responsabilità del gestore dell'impianto per omessa vigilanza sulla condotta anomala di un utente‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22344‭ ‬del‭ ‬22/10/2014


In tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico,‭ ‬l'omittente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba attivarsi per impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale,‭ ‬ma anche quando,‭ ‬secondo le circostanze del caso concreto,‭ ‬insorgano a suo carico,‭ ‬per i principi di solidarietà sociale di cui all'art.‭ ‬2‭ ‬Cost.,‭ ‬doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile.‭ ‬Ne consegue che il medesimo non‭ ‬é tenuto,‭ ‬di norma,‭ ‬a vigilare sulla condotta dei singoli utenti,‭ ‬attesa‭ ‬la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci,‭ ‬le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime,‭ ‬nonché la normale imprevedibilità,‭ ‬anche per la contestuale incidenza di‭ "‬fattori‭" ‬naturali non governabili dal gestore,‭ ‬delle condotte degli utenti,‭ ‬salvo che alleghi e provi l'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore,‭ ‬ovvero la diretta percezione di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto‭ (‬che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura‭)‬,‭ ‬la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile.Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22344‭ ‬del‭ ‬22/10/2014