stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12056 del 29/05/2014
Diffamazione a mezzo stampa - Articolo giornalistico riportante il contenuto di denuncia anonima offensiva - Esimente del diritto di cronaca - Limiti - Prova della verità reale o putativa dei fatti - Necessità - Non immediata individuabilità dei soggetti diffamati - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12056 del 29/05/2014
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di una denuncia anonima, offensiva dell'altrui reputazione, inviata al Procuratore della Repubblica, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, di cui all'art. 51 cod. pen., presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso e non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima. Ne deriva che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, la menzionata esimente non è applicabile, senza che neppure rilevi il fatto che la concreta individuabilità dei soggetti diffamati sia derivata non dal contenuto della denuncia anonima, ma dalla diffusione di ulteriori atti conseguenti alla medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12056 del 29/05/2014