Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015
Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Criterio di liquidazione equitativa - Condizioni - Limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015
Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015