Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. - Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015
Danno non scaturito da intrinseco dinamismo della cosa - Contenuto dell'onere probatorio a carico del danneggiato - Esistenza di una situazione di obiettiva pericolosità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria).
Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015