Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21782 del 27/10/2015
Responsabilità medica - Ritardo nella diagnosi di un melanoma - Trattamenti sperimentali all'estero - Accertamento giudiziale della necessità ed efficacia degli stessi - Spese sostenute dal paziente - Danno patrimoniale - Applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi di cure e interventi sperimentali effettuati all'estero da un paziente, all'esito della ripetuta ricomparsa di metastasi di una formazione neoplastica, le spese all'uopo sostenute dal paziente - sebbene suscettibili di parziale rimborso, ove fossero state osservate le procedure previste dall'art. 14 della l.r. Sicilia n. 27 del 1975 - non vanno ascritte alla fattispecie regolata dall'art. 1227, comma 2, c.c., giacché esse costituiscono l'ulteriore conseguenza del danno patrimoniale ascrivibile alla condotta dei medici precedentemente intervenuti e consistita nell'erronea diagnosi come "nevo a formazione benigna" di un melanoma, tanto più ove sussista l'assoluta urgentissima necessità - oltre che l'utilità - di tali cure praticate fuori del territorio nazionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21782 del 27/10/2015