responsabilità civile - cose in custodia - presunzione di colpa - prova liberatoria – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010
Caso fortuito - Natura - Interruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento lesivo - Autosufficienza causale - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha affermato che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010