Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008
Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - Responsabilità da contatto sociale del medico - Onere probatorio - Riparto - Mera limitazione, da parte del paziente danneggiato, alla prova del contratto e dell'insorgenza o aggravamento della patologia - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008