Azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale - Stato di incapacità di intendere e di volere del danneggiante ex art. 2046 c.c. - Elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità - Esclusione - Conseguenze - Oneri di allegazione e prova a carico del danneggiante
In caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando l'imputabilità dell'evento lesivo alla condotta dell'autore dell'illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l'onere di allegare e provare l'esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall'art. 2046 c.c., in quanto la imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16661 del 06/07/2017