Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017