Diffamazione a mezzo stampa - Danno non patrimoniale da lesione della reputazione - Liquidazione - Valutazione equitativa - Necessità - Censurabilità in Cassazione - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017