Responsabilità civile - cose in custodia - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 04/05/1985
Distruzione o deterioramento di un bene ereditario - responsabilità del coerede che ne aveva il possesso nei confronti degli altri coeredi - applicabilità dell'art. 2051 cod. Civ. - esclusione - prova della normale diligenza nella attività di gestione e di custodia del bene - necessità - epoca di acquisto del possesso - irrilevanza.
Nell'ipotesi di distruzione o deterioramento di un bene ereditario il coerede che ne aveva il possesso risponde dei danni nei confronti degli altri coeredi non a termini dell'art. 2051 cod. civ., che riguarda i danni che la cosa in custodia ha cagionato ai terzi e non quelli subiti dalla cosa stessa, bensì qualora non fornisca la prova di avere usato la normale diligenza nell'attività di gestione e di custodia del bene stesso, e ciò sia nel caso in cui il predetto abbia acquistato il possesso prima dell'apertura della successione, sia quando lo abbia conseguito in epoca successiva con il consenso espresso o tacito degli altri coeredi o di sua iniziativa senza la loro opposizione. Infatti, il coerede nell'amministrazione del bene di cui abbia il possesso, deve comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia non solo se agisca come mandatario degli altri coeredi, ma anche quando assuma la qualità di gestore degli affari altrui nei rapporti dei coeredi (continuazione del preesistente possesso e immissione "sua sponte" nel possesso) in quanto la norma dell'art. 2030 cod. civ., in tema di gestione di affari, richiama espressamente le Disposizioni riguardanti le obbligazioni del mandatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 04/05/1985