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Responsabilita' civile automobilistica - Risarcimento danni - Giudizio civile - Fatto accertato dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante nei confronti dell’imputato

Responsabilita' civile automobilistica - Risarcimento danni - Giudizio civile - Fatto accertato dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante nei confronti dell’imputato

Responsabilità civile automobilistica - Risarcimento danni - Giudizio civile - Fatto accertato dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante nei confronti dell’imputato (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 18 giugno-28 settembre 2004, n. 19387)

Svolgimento del processo

Con citazione del 4 febbraio 1993 Bxxxxxxx Gina conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì Fwwwwww Vanna, Fwwwwww Silvano e la Spa Fondiaria, nella rispettiva qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell’auto che l’aveva investita, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti a seguito del sinistro stradale dell’8 novembre 1991 per responsabilità esclusiva della conducente dell’auto.

A sostegno della domanda deduceva:

1) il giorno 8 novembre 1991, verso le ore 23, mentre percorreva, in Meldola, a piedi via Gorizia, con direzione di marcia via Trieste, che forma un incrocio T con la predetta strada, dopo aver ispezionato il crocevia per raggiungere il cancello del cantiere edile di proprietà del marito ed aver afferrato la maniglia per aprirlo, era stata investita dalla vettura condotta da Fwwwwww Vanna che percorreva via Trieste in direzione centro città, a velocità sostenuta;

2) sospinta in avanti per vari metri, era caduta battendo la testa e riportando gravi lesioni, da cui erano residuati postumi permanenti. La Spa Fondiaria contestava la dinamica del sinistro perché la Fwwwwww, mentre procedeva a velocità moderata, si era vista attraversare improvvisamente e di corsa, la strada da sinistra a destra, essendo la Bxxxxxxx sbucata dalla recinzione della casa all’angolo tra via Trieste e via Gorizia e quindi, non avendo potuto avvistarla tempestivamente, malgrado la manovra di emergenza, l’urto sulla semicarregiata di destra era stato inevitabile. Aggiungeva che su via Trieste non vi erano né banchine né marciapiedi e che il cancello a cui la Bxxxxxxx era diretta affacciava direttamente sulla carreggiata. Sul quantum richiesto ne contestava l’eccessività e concludeva per il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 12 marzo 1998, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, a pagare all’attrice lire 189.140.650, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, ed interessi legali.

Interponevano appello i soccombenti contestando la responsabilità esclusiva della Fwwwwww, ritenuta sulla base della sentenza penale del Pretore di Forlì, fondata sull’eccessiva velocità dalla stessa tenuta, senza valutare la colpa della Bxxxxxxx, che aveva dichiarato di aver avvistato la macchina in lontananza e tuttavia aveva scelto di rischiare ad attraversare malgrado l’ora notturna, e la testimonianza della Moroni, trasportata sulla vettura, che aveva rettificato in sede civile la testimonianza resa in sede penale - nella quale aveva affermato che la macchina si era fermata a 50-100 metri dal punto d’urto, ragion per cui il giudice penale aveva ritenuto l’eccessiva velocità della Fwwwwww - ed aveva confermato la dichiarazione di quest’ultima, secondo la quale la velocità non superava i 30/40 Km orari, come era desumibile dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti. Pertanto gli appellanti concludevano per il rigetto della domanda attrice ed in subordine per la declaratoria di colpa grave della Bxxxxxxx. riconoscendo la responsabilità della Fwwwwww soltanto ai sensi dell’articolo 2054, comma 1, Cc.

L’appellata eccepiva la carenza di legittimazione processuale del procuratore della Spa La Fondiaria, Angelo Bennici, in quanto in primo grado si era costituito Fausto Poli, sì che gli appellanti dovevano provare la revoca della procura a costui ed il conferimento del nuovo mandato al difensore da parte del Bennici nella qualità di legale rappresentante della società, altrimenti la citazione in appello era nulla. Rilevava altresì la mancanza di autentica della firma del Bennici e concludeva per l’inammissibilità ed il rigetto dell’appello.

Interponeva appello incidentale la Bxxxxxxx.

Con sentenza del 13 marzo 2001 la Corte di appello di Bologna accoglieva parzialmente l’appello principale premettendo:

1) dall’atto notarile del 22 aprile 1998 risultava che il consiglio di amministrazione della Spa La Fondiaria, in data 16 settembre 1997, aveva conferito a Bennici Angelo il potere di rilasciare la procura alle liti e quindi l’atto di appello era valido;

2) la mancanza di autentica della firma di questi non determinava la nullità dell’atto;

3) il giudice di primo grado, traendo spunto da un’erronea dichiarazione della teste Moroni in sede penale, dalla stessa peraltro precisata in sede civile,. sì che si imponeva il confronto tra quella dichiarazione e lo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti, da cui si evinceva la velocità moderata tenuta dalla Fwwwwww aveva addebitato a costei l’esclusiva responsabilità dell’incidente, non tenendo conto del comportamento della Bxxxxxxx e che alla conducente predetta non era stata contestata la violazione dell’articolo 102 Cds;

4) peraltro la condotta della Fwwwwww era stata imperita o distratta perché la recinzione della casa d’angolo da cui era apparsa la Bxxxxxxx non era di altezza tale da occultarne completamente la sagoma e quindi, proprio perché non procedeva a velocità eccessiva, avrebbe dovuto avvistarla, atteso che la strada era illuminata e che l’attraversamento era avvenuto da sinistra a destra rispetto alla sua direzione di marcia; pertanto la corresponsabilità di entrambe era da ritenere nella misura del 50%;

5) infatti anche la condotta della Bxxxxxxx era stata imprudente, in quanto dal rapporto e dalla deposizione dei verbalizzanti risultava che era stata scaraventata sul ciglio erboso a causa dell’urto, e quindi non vi si trovava già al momento del l’investimento, né perciò aveva completato l’attraversamento della strada, come aveva sostenuto, mentre d’altro canto la stessa aveva dichiarato di aver avvistato l’autovettura, si che aveva erroneamente calcolato la distanza di questa ed aveva attraversato a suo rischio e pericolo, senza concedere la precedenza all’auto, in violazione dell’articolo 134, comma 6 previgente Cds, e 190, comma 5, vigente Cds;

6) la liquidazione del danno biologico per invalidità temporanea e permanente era congrua, essendo anche superiore alle tabelle in uso al Tribunale di Bologna, mentre il Ctu aveva precisato che non vi era stata una compromissione della capacità reddituale di casalinga, bensì una maggior usura e disagio nell’espletamento della relativa attività, e per questo il danno biologico era stato liquidato in detta misura.

Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione Bxxxxxxx Gina con nove motivi di ricorso, cui resistono Fwwwwww Vanna, Silvano e la Spa La Fondiaria. La ricorrente ha altresì depositato memoria.

Motivi della citazione

1. Con il primo motivo di ricorso la Bxxxxxxx, deduce: «Violazione dell’articolo 75 Cpc e contraddittoria ed insufficiente statuizione e motivazione sul punto ex articolo 360 n. 3 e 5 Cpc».

Gli appellanti dovevano provare le ragioni della revoca della rappresentanza della Fondiaria a Fausto Poli, conferitagli in primo grado, e che Angelo Bennici era realmente il legale rappresentante della società, così avendo potuto conferire valido mandato al difensore. In mancanza sussisteva la carenza di legittimazione processuale e la nullità insanabile dell’appello della Fondiaria, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La procura notarile al Bennici in data 16 settembre 1997 era stata rilasciata non da un funzionario della Fondiaria, bensì della Milano assicurazioni, impresa diversa, e quindi era invalida per il conferimento del mandato al difensore ad appellare.

Soltanto all’udienza del 17 febbraio 1999 la controparte aveva prodotto copia dell’atto notarile Rogantini, ma tale produzione è irrilevante perché il termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, notificata il 4 maggio 1998, era scaduto, mentre d’altro canto tale produzione provava che il Bennici al momento dell’appello non aveva i poteri per rappresentare la Fondiaria essendo un semplice direttore il quale, in ogni caso, poteva concludere transazioni e conferire procura alle liti non oltre trecento milioni di lire, mentre l’importo liquidato dal giudice di primo grado superava lire 433.000.000, come desumibile dal precetto intimato. Anche le deleghe ed i mandati dei Fwwwwww sono state rilasciate in modo irrituale e viziante la procura.

Il motivo è infondato.

1.1. La denuncia di un vizio attinente al presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale determina l’esame degli atti. Preliminarmente è da respingere l’eccezione di decadenza della Fondiaria dalla facoltà di provare la sua legittimazione processuale dopo che le era stata contestata dalla Bxxxxxxx, in base al principio secondo il quale si deve presumere che la persona che agisce in nome e per conto di un altro soggetto sia investita del relativo potere - e perciò se il giudice, non sollecitato da apposita contestazione di parte, non ha ritenuto di dover richiedere alla controparte di dare dimostrazione dei poteri che la persona, che ha agito per la società, ha dichiarato di poter esercitare, la sentenza all’esito emessa non è viziata da violazione di norme sul procedimento - con la conseguenza che la relativa prova documentale non solo non è assoggettata alle preclusioni di ordine cronologico riguardanti l’espletamento delle prove costituende, ma può esser fornita in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite della formazione del giudicato sulla relativa questione.

1.2. Dalla procura notarile del 22 aprile 1998 conferita dal dott. Gavazzi, nella qualità di amministratore delegato e rappresentante legale della società Fondiaria assicurazioni Spa, al dott. Bennici, funzionario per la Direzione legale sinistri, risulta come correttamente rilevato dai giudici di appello - la legitimatio ad processum di costui in quanto titolare, per effetto della delibera del consiglio di amministrazione di detta società del 16 settembre 1997 - menzionata nella procura - dei poteri (punto 11) di rappresentanza processuale attiva e passiva e di conferimento di procura alle liti (punto 11bis).

1.3. Circa poi il limite oggettivo entro il quale era stata conferita al Bennici la rappresentanza processuale della Fondiaria - e cioè fino a lire 300.000.000 - a fronte della somma per la quale le era stato intimato il pagamento (£. 433.000.000), da un lato è da rilevare che l’indicato precetto, contenente il calcolo del capitale e degli accessori al cui pagamento era stata condannata, le è stato notificato in data 19 maggio 1998, dopo l’appello della medesima Fondiaria, e prodotto all’udienza del 12 aprile 2000; dall’altro che, in applicazione del principio surrichiamato, tale contestazione doveva esser formulata non oltre la udienza successiva a quella in cui la predetta aveva prodotto la procura, in difetto dovendosi ritenere sanata per acquiescenza ai sensi dell’art 157 Cpc, e perciò detto profilo di contestazione è ora inammissibile. 1.4. Altrettanto è a dirsi per le generiche doglianze concernenti pretesi vizi della procura al difensore conferita dai Fwwwwww in secondo grado.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce:

Violazione dell’articolo 83 Cpc ex articoli 360 n. 3 e 5 Cpc per vulnerazione della norma e contraddittoria motivazione. La procura era nulla anche per mancanza di certificazione dell’autenticità della firma del preteso rappresentante legale da parte del suo difensore (articolo 83 Cpc), facente prova fino a querela di falso, ed insostituibile.

Il motivo è infondato.

Risulta per tabulas che l’avvocato Giuseppe Vaccari ha apposto la sua firma a margine dell’atto di appello sotto quella del dott. Bennici, che gli ha conferito il mandato nella qualità di rappresentante della Fondiaria. Pertanto è pienamente soddisfatto il requisito della certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte, stabilito dagli articoli 83 e 125 Cpc, pur in mancanza della dicitura “per autentica”, non potendo avere altro significato la sottoscrizione del difensore immediatamente sottostante a quella della parte conferentegli il mandato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce:

«Violazione dell’articolo 651 Cpp che, se rettamente applicato, avrebbe dovuto condurre a riconoscere integralmente responsabile del sinistro de quo Fwwwwww Vanna, con conseguente condanna della predetta, del responsabile Fwwwwww Silvano e dell’istituto assicuratore al risarcimento integrale dei danni patiti da Bxxxxxxx Cina e vulnerazione dell’articolo 360 n. 3 e n. 5 Cpc per contraddittorietà della motivazione».

Malgrado tutti i giudici penali abbiano ritenuto incensurabile la condotta della Bxxxxxxx, la sentenza impugnata è stata di diverso avviso, violando in tal modo manifestamente l’articolo 651 Cpp a norma del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale, ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Il Pretore penale aveva ben evidenziato la colpa esclusiva della Fwwwwww e la sua imperizia ed imprudenza nella guida, causa dell’investimento della Bxxxxxxx, avvenuto allorché costei aveva quasi terminato l’attraversamento della carreggiata. La Corte felsinea, dinanzi alla quale l’appellante Fwwwwww aveva impugnato la sentenza di primo grado chiedendo di accertare la prevalente colpa della Bxxxxxxx, aveva ribadito la responsabilità esclusiva dell’appellante desumendola dal punto d’urto - poche decine di centimetri dal lato destro della strada - e dalla mancanza di tracce di frenata sulla stessa, il che significava che la Fwwwwww non si era accorta dell’attraversamento della Bxxxxxxx - quasi sessantenne all’epoca del sinistro, ragion per cui non poteva procedere di corsa - né era stata in grado di attuare una manovra di emergenza spostandosi sul lato sinistro, malgrado la carreggiata fosse libera da veicoli in senso contrario, ovvero di fermarsi, il che significava che la velocità non poteva esser moderata. Il ricorso per Cassazione avverso questa sentenza penale era stato respinto. Quindi la sentenza di appello civile aveva violato il giudicato penale.

4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce: «Violazione dell’articolo 651 Cpp in relazione quantomeno alla posizione dell’imputata e condannata Fwwwwww Vanna in relazione all’articolo 360 n. 3 e n. 5 Cpc essendovi vulnerazione di legge e contraddittorietà della motivazione».

A norma dell’articolo 651 Cpp almeno la Fwwwwww doveva esser condannata all’integrale risarcimento dei danni civili perché la sentenza penale aveva accertato la sua responsabilità esclusiva nella causazione dello incidente e perciò la Corte di appello di Bologna non poteva riesaminare il merito al fine di distribuire la colpa tra danneggiante e danneggiata. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

4.1. L’articolo 651 Cpp, norma che disciplina l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso».

Per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessun’efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l’apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Egli può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’evento. Altresì rimesso all’accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l’elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all’articolo 651 Cpp.

4.2. I giudici di appello, nel valutare il grado della colpa e la misura del l’attribuzione dell’evento alla condotta della conducente Fwwwwww Vanna, non si sono attenuti a tali principi.

Gli elementi di fatto vincolanti accertati dal giudice penale di primo grado - emergenti dal terzo motivo di ricorso, in cui è trascritta la sentenza del Pretore penale di Forlì (1012/95) - sono i seguenti:

1) l’attraversamento della carreggiata quasi terminato dalla Bxxxxxxx quando fu investita;

2) l’arresto del veicolo condotto dalla Fwwwwww a 50-100 mt. dal punto d’urto, senza tracce di frenata;

3) il luogo - centro urbano - ed il tempo - orario notturno (ore 23) - dell’incidente;

4) la condotta di guida veloce, in relazione anche alle circostanze di tempo e luogo, che aveva impedito alla Fwwwwww di avvistare la Bxxxxxxx e di compiere una manovra di emergenza e che perciò era stata causa dell’investimento.

La Corte di appello penale(sentenza 1831/98), nel confermare la sentenza di primo grado, ha aggiunto come ulteriori elementi:

1) la strada era larga e non sopravvenivano veicoli in senso contrario; 2) la Bxxxxxxx, al momento dell’investimento, era a poche decine di centimetri di distanza dal ciglio di destra della strada; 3) il punto di collisione avvenne con la parte anteriore destra (frammenti dei fari) dell’auto. Questo il quadro costituente il fatto, passato in giudicato.

4.3. I giudici di appello, nel valutare la condotta della Fwwwwww ai fini del l’accertamento del suo apporto causale nella determinazione dell’incidente e quindi della misura della sua colpa, l’hanno disancorata da alcuni di tali dati di fatto obbiettivi. Infatti hanno accertato una condotta di guida della stessa non veloce attraverso una diversa ricostruzione del dato costituito dalla distanza tra il punto d’urto e quello di arresto dell’auto (valorizzando a tal fine lo schizzo planimetrico dei verbalizzanti, redatto sul presupposto del non spostamento dell’auto dopo l’incidente, circostanza riferita dalla Moroni, Cugina trasportata sull’auto della Fwwwwww i e la testimonianza resa in sede civile dalla medesima, non coincidente con quella resa in sede penale sulla predetta circostanza e ritenendo inverosimile la circostanza che la Bxxxxxxx avesse quasi completamente terminato l’attraversamento della strada allorché fu investita).

4.4. Sussiste pertanto la violazione dell’articolo 651 Cpp per quanto attiene alla Fwwwwww, condannata nel processo penale, e pertanto la sentenza della Corte di appello di Bologna va cassata in relazione alla misura della corresponsabilità della medesima, che dovrà esser riesaminata alla luce del seguente principio di diritto: «nel giudizio civile per il risarcimento del danno il fatto accertato dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante nei confronti dell’imputato - danneggiante per quanto attiene alla sua realtà fenomenica e pertanto la ricostruzione della dinamica di un incidente, in relazione alle modalità obbiettive della condotta (commissiva od omissiva) del medesimo, nonché alle circostanze di tempo e luogo accertate dal giudice penale I non può esser diversamente ricostruita, ma soltanto valutata».

4.5. Per quanto attiene invece ai corresponsabili civili - Fwwwwww Silvano, proprietario dell’auto (comma 3 dell’articolo 2054 Cc), e la Spa La Fondiaria assicurazioni (articolo 18 della legge 990/69), essi non hanno partecipato al giudizio penale e pertanto il giudice civile non aveva vincoli, per effetto dell’inequivocabile disposizione letterale dello stesso articolo 651 Cpp - «nei confronti del  responsabile civile che sia stato citato o che sia intervenuto nel processo penale» - nella valutazione critica delle risultanze emerse in sede penale. Ed infatti, mentre per il previgente articolo 27 Cpp (omologo del vigente articolo 651 Cpp), dopo la sentenza della Corte costituzionale 99/1973, era sufficiente, per il riconoscimento dell’autorità di giudicato della sentenza penale anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al relativo processo, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni od il risarcimento del danno, che egli fosse stato posto in condizione giuridica e di fatto di parteciparvi - e cioè, in base alle sentenze della Corte costituzionale 55/1971 e 165/75, bastava che egli avesse ricevuto le comunicazioni previste dall’articolo 304 Cpp nel testo modificato dall’articolo 8 legge 932/69: Cassazione 8409/96) - per il legislatore del nuovo Cpp del 1988 il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui fatto illecito egli debba civilmente rispondere. Ne deriva che nei loro confronti gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice penale possono esser autonomamente valutati.

Nei suesposti termini vanno quindi accolti i motivi esaminati.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce:

Violazione dell’articolo 102 Cds (del 1959) e manifesta contraddittorietà della motivazione sul punto in quanto insufficiente e contraddittoria ex articolo 360 n. 3 e n. 5 Cpc.

La motivazione è insufficiente e contraddittoria là dove sminuisce la deposizione resa dalla teste Moroni, cugina dell’imputata, non prestando fede alla circostanza da essa riferita della distanza tra l’arresto della macchina ed il punto d’urto - 50-100 metri - e al contempo nel prestar fede alla sua testimonianza nell’aver dichiarato che l’auto dopo l’urto non era stata spostata, né tale vizio di motivazione è superato dallo schizzo planimetrico dei verbalizzanti perché redatto proprio su questo presupposto. La contraddizione della sentenza impugnata è ancor più evidente perché nessuna teste può scambiare la distanza di 7-8 metri, quale ritenuta dai giudici di appello, con 50-100 metri, come dichiarato in sede penale dalla Moroni. Dunque la ritenuta velocità di 30-40 Km/h, in accoglimento delle affermazioni della Fwwwwww, disattese dal giudice penale, senza tener conto che la Bxxxxxxx ha dichiarato che l’auto era lontana allorché iniziò ad attraversare, è erronea ed illogica perché invece era da inferire la velocità non moderata della guida.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce:

«Falsa applicazione degli articolo 134/6 Cds del 1959 e dell’articolo 190/5 Cds del 1992 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: articolo 360 n. 3 e 5 Cpc».

Il travisamento dei fatti da parte dei giudici di appello emerge non solo dal non aver considerato che la Bxxxxxxx aveva quasi completato l’attraversamento allorché fu investita, ma anche dall’aver considerato che alla Fwwwwww non fu contestato l’eccesso di velocità, senza al contempo considerare che nemmeno alla Bxxxxxxx fu contestata alcuna violazione del codice della strada e dunque la corresponsabilità di quest’ultima è illogica e contraddittoria perché la stessa circostanza - non elevazione di contravvenzione- viene considerata diversamente per la danneggiante e per la danneggiata. Sia dal rapporto che dalla testimonianza confermativa di esso resa dai verbalizzanti risultava che la Bxxxxxxx si trovava sul ciglio erboso, distante 50 centimetri dal cancello ove la stessa era diretta. Perciò il punto di investimento era dopo l’attraversamento della carreggiata, avviato allorché l’auto era lontana e senza che la Bxxxxxxx potesse prevedere che la Fwwwwww non l’avvistasse e non frenasse, e quindi non sussisteva alcuna violazione dell’articolo 134 Cds, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello.

I motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono assorbiti dalle considerazioni espresse nell’accoglimento di quelli che precedono perché il nuovo accertamento della responsabilità della Fwwwwww i tenendo fermi i dati di fatto accertati dal giudice penale, comporterà comunque una nuova valutazione critica del complessivo materiale probatorio.

7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce:

«Violazione degli articoli 2043-2056-2057 Cc nonché 32 Cost. e vulnerazione dell’articolo 360 n. 3 e n. 5 Cpc essendo anche contraddittoria la motivazione».

Per lesioni di particolare rilevanza le tabelle non sono utilizzabili perché non personalizzano il pregiudizio derivante dal danno biologico.

Il motivo va respinto.

La censura, per quanto attiene alla liquidazione - equitativa - del danno alla salute, anche grave, calcolato sul punto di invalidità, ottenuto dalla media dei precedenti giudiziari, è infondata, essendo invece tale criterio senz’altro adottabile dal giudice di merito e pertanto in sé non censurabile in sede di legittimità (tra le più recenti Cassazione 8169/03). Per quanto attiene invece all’omessa personalizzazione del predetto danno la censura è inammissibile perché si limita a richiamare la necessità di tale adattamento al caso concreto, senza neppure indicare quale aspetto, censurato in appello, non sia stato considerato o lo sia stato inadeguatamente e con quale incidenza sul risarcimento totale riconosciuto.

8. Con l’ottavo motivo la Bxxxxxxx deduce:

«Violazione degli articoli 1223-1226-2043-2056-2057 Cc nonché dell’articolo 4 legge 39/1977 e dei principi giurisprudenziali dettati dalla Sc di piena risarcibilità del danno patrimoniale da incapacità temporanea e permanente della casalinga: il lucro cessante ex articolo 360 n. 3 e 5 Cpc».

Il marito ed il figlio avevano dichiarato che l’infortunata non riusciva più a svolgere le faccende domestiche e tale danno, da rapportare all’inabilità temporanea assoluta (190 giorni) e parziale (40 giorni), nonché ai postumi permanenti, poteva esser quantificato o con riferimento al triplo della pensione sociale o nella somma da corrispondere ad una collaboratrice domestica. Anche il Ctu, contrariamente a quanto assume la sentenza, aveva riconosciuto che il danno permanente incideva sull’espletamento dell’attività di casalinga anche se poi aveva indicato, come criterio per liquidare la maggiore usura e disagio per la Bxxxxxxx, priva di reddito reale, il cosiddetto punto pesante – 2/3 del valore indicato per danno biologico - il che, se fosse stato applicato, avrebbe comportato il riconoscimento della somma non inferiore a lire 120.000.000, necessaria anche per sopperire alle necessità di assistenza in futuro per la predetta. Quindi, applicando soltanto il punto tabellare, non era stato considerato il lucro cessante per la necessità di assistenza, e perciò il danno patrimoniale non era stato liquidato.

Il motivo è fondato.

Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza delle lesioni è pecuniariamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 Cc, richiamato dall’articolo 2056 Cc) , e può esser liquidato, anche in via equitativa, e pur nell’ipotesi in cui la stessa fosse già solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i compiti della medesima sono più ampi e più intensi, e con maggiori responsabilità di quelli espletabili da un prestatore d’opera dipendente (Cassazione 10923/97), e quindi il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, deve tener conto di tutte le peculiarità del caso concreto raffrontando la globale situazione domestica prima e dopo il danno subito.

Pertanto i giudici di appello, che hanno ritenuto che tale danno, riconosciuto per la maggior usura e disagio nell’espletamento delle mansioni domestiche da parte della Bxxxxxxx, sia stato liquidato nell’aver il giudice di primo grado applicato per il risarcimento per il danno biologico una tabella superiore a quella in uso presso la medesima Corte, non hanno tenuto conto dei principi innanzi richiamati per la liquidazione del danno patrimoniale della casalinga riportato a seguito delle lesioni subite ed hanno perciò violato gli articoli 1223 e 2056 Cc. Quindi anche questo capo di sentenza deve esser cassato per una nuova valutazione del predetto danno patrimoniale alla luce del surrichiamati principi.

9. Con il nono motivo dì ricorso la ricorrente deduce: «Violazione degli articoli 1223-1226-2043-2056-2057 Cc: omessa motivazione sul punto della mancata liquidazione di costi e di spese necessarie».

La Corte di appello non ha liquidato neppure il danno al vestiario, né la perdita di monili, conseguenze dell’incidente, benché le circostanze fossero state dimostrate. Il gravame incidentale di fatto non era stato considerato dalla Corte di appello. Le spese di tutti i gradi devono esser distratte a favore del difensore, antistatario.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell’articolo 360, n.4, Cpc (nullità della sentenza e del procedimento), e perciò non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 n. 3 Cpc) né, tanto meno come vizio di motivazione (articolo 360, n.5 Cpc) (Cassazione 604/03).

10. Concludendo la sentenza della Corte di appello va cassata in relazione ai capi di accertamento del grado di corresponsabilità della Fwwwwww e di risarcimento del danno complessivo a quest’ultima riconosciuto dovendo esser valutato il danno patrimoniale per la menomazione dell’attività di casalinga conseguente alle lesioni subite, non calcolato dai giudici di merito.

Il giudice di rinvio si adeguerà ai principi di diritto innanzi esposti e provvederà altresì a liquidare le spese anche del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna anche per le spese del giudizio di Cassazione.