Danni morali risarcibili anche ai familiari
in presenza di reale e forte vincolo affettivo
Risarcimento danni - Danni mrali risarcibili anche ai familiari in presenza di reeale e forte vincolo affettivo (Corte di Cassazione sent. 9556 del 1 luglio 2002)
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 1 luglio 2002 n. 9556 - Pres. Delli Priscoli, Est. Varrone - xxxx - P.M. Palmieri (conforme) - (cassa con rinvio Corte d'appello di Napoli, Sent. 3 settembre 1997).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2 aprile 1983, Angelo Xxxxxxx, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Giuseppe, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli la Clinica Stabia s.p.a., esponendo che in occasione del parto della moglie, Maria Giordano, per imperizia del personale curante, il suddetto figlio aveva subito lesioni, che gli avevano causato una totale invalidità.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patiti dal minore e il rimborso delle spese affrontate per assisterlo, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta si costituiva, contestando in toto la domanda.
Con successivo atto di citazione notificato il 7 marzo 1986, lo Xxxxxxx proponeva analoga domanda nei confronti del ginecologo Francesco Gargiulo, che, costituitosi in giudizio, ne contestava il fondamento. Riuniti i processi, dopo la rimessione della causa al collegio, con comparsa integrativa si costituiva anche Maria Giordano, in proprio e nella qualità di erede dl figlio Giuseppe deceduto in data 11 novembre 1992.
Il processo era successivamente trasmesso al tribunale di Torre Annunziata, di nuova istituzione ai sensi della legge 126/92, che, con sentenza del 13 giugno 1996, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del Gargiulo; condannava la Clinica Stabia s.p.a. al pagamento, in favore di entrambi gli attori, della somma di lire cinquecento milioni e nei confronti del solo Angelo Xxxxxxx della somma di lire 250 milioni, con gli interessi legali della decisione.
Proponevano gravame la Clinica Stabia ed in via incidentale i coniugi Xxxxxxx - Giordano mentre il Gargiulo si limitava a chiedere la conferma della pronuncia di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti e la Corte d'appello di Napoli, con sentenze del 3 settembre 1997, in parziale riforma di quella impugnata sul punto della liquidazione del danno, condannava la Clinica Stabia s.p.a. al pagamento, in favore dei suddetti coniugi, della somma complessiva di lire 700.000.000 (e di ulteriori 50.000.000 milioni al solo Angelo Xxxxxxx per le sostenute spese di cura ed assistenza), quali eredi del figlio Giuseppe, nato il 27 gennaio 1981 e deceduto in corso di causa in data 11 novembre 1992 (dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado), a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito dal minore per l'invalidità totale derivatagli dall'anossia di cui aveva sofferto al momento della nascita e dalla successiva sindrome asfittica, non adeguatamente trattata, che aveva provocato ipossia cerebrale e conseguente microencefalite.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi Xxxxxxx - Giordano, affidandolo a due motivi.
Ha resistito la Clinica Stabia spa con controrircorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di cinque motivo, al quale i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso e memoria, mentre il Gargiulo, regolarmente intimato, non si è costituito.
All'udienza del 27 marzo 2000 fissata per la discussione, la terza sezione civile con ordinanza in pari data, su conforme parere del P.G. e con l'adesione delle parti, rilevato che il secondo motivo del ricorso principale investiva una questione (la risarcibilità del danno morale patito dagli stretti congiunti della persona offesa in caso di gravi lesioni derivanti da fatto costituente reato, risolta in senso negativo dal giudice di appello) sulla quale si rinveniva un contrasto nella giurisprudenza di questa corte e che la questione appariva comunque di particolare importanza, rimetteva gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, "non sembrando essere a tanto ostative le questioni preliminari poste dal ricorso incidentale". Ambedue le parti hanno depositato ulteriori memorie per la presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, relativi alla stessa sentenza, ai sensi dell'articolo 335 C.p.c..
In secondo luogo, occorre accennare succintamente alle censure hinc et inde proposte per individuare quali di esse, oltre a quella specificamente devoluta alle sezioni unite, debbano essere eventualmente esaminate per il loro carattere pregiudiziale e/o preliminare.
Orbene, i ricorrenti principali, con il primo complesso motivo, denunciano l'illegittimità dell'esclusione del danno patrimoniale in capo a Giuseppe Xxxxxxx, lamentando che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che nel caso in cui il danneggiato muoia per causa sopravenuta, indipendente dal fatto lesivo, di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la liquidazione dei danni futuri vada fatta con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita.
Con il secondo, si dolgono che sia stato escluso il risarcimento del danno morale da loro stessi patito in relazione alle gravissime menomazioni del figlio, per essere questi sopravvissuto al fatto lesivo.
A sua volta la Clinica Stabia, ricorrente incidentale, con i primo due mezzi denuncia la nullità del processo per originario difetto dello ius postulandi del procuratore di controparte e, comunque, lamenta la mancata interruzione del processo quanto meno a seguito della sopravvenuta perdita dello ius postulandi.
Con il terzo e quarto motivo censura la declaratoria della sua responsabilità, affermata sulla base di una c.t.u. illogica e contraddittoria, senza l'ammissione dei mezzi di prova idonei a confutarla e senza considerare che la casa di cura era rimasta estranea al rapporto di prestazione professionale concluso tra la partoriente ed il suo ginecologo di fiducia, dottor Gargiulo.
Infine, con il quinto motivo, contesta sotto diversi profili l'ammontare del danno liquidato e degli accessori (rivalutazione ed interessi).
Chiarito quanto innanzi, è di tutta evidenza che queste sezioni unite devono scrutinare pregiudizialmente i primi quattro motivi del ricorso incidentale perché, investendo la regolare instaurazione del rapporto processuale nonché la statuizione di responsabilità della Clinica Stabia, ove fondati, precluderebbero l'esame del secondo motivo del ricorso principale, ad esse specificamente devoluto (articolo 142 disp. att. C.p.c.).
Ricorso incidentale.
Con il primo motivo la Clinica Stabia denuncia la nullità del procedimento (articolo 360 numero 4 C.p.c.), in quanto il giudizio era stato introdotto il 2 aprile 1983, successivamente all'istituzione della Corte d'appello di Salerno con sede autonoma, con citazione redatta da avvocati esercenti a Cava dei Tirreni e a Milano.
Vi era dunque nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, degli atti sottoscritti dal procuratore non abilitato al patrocinio nel distretto dell'autorità giudiziaria adita (Corte d'appello di Napoli), essendo irrilevante che la Corte d'appello di Salerno fosse effettivamente entrata in funzione solo il 4 agosto 1983, poiché comunque i procuratori "potevano esercitare la propria attività solo nel territorio di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania".
Con il secondo motivo la Clinica Stabia denuncia la falsa applicazione dell'articolo 301 C.p.c., lamentando che, ove anche si dovesse ritenere che alla data di notifica della citazione il procuratore fosse ancora dotato dello ius postulandi, lo aveva comunque perso in corso di causa. La ricorrente specifica che "dal 4 agosto 1983, l'iscrizione del procuratore costituito in un distretto divenuto diverso da quello della corte d'appello nel quale è stata compresa la circoscrizione del tribunale competente ha, quanto meno, fatti sì che il giudizio di interrompesse".
I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.
Al riguardo, va in primo luogo condiviso quanto, in conformità al giudice di primo grado, ha ritenuto il giudice del gravame, che, cioè, nel caso d'istituzione di una nuova corte d'appello, "le preclusioni e le incapacità riguardanti l'attività forense" ad essa collegate, non operano fino a quando il nuovo ufficio giudiziario non entra in funzione. Rettamente, pertanto, il suddetto giudice ha affermato che il presente giudizio, promosso in data 2 aprile 1983, era stato ritualmente instaurato "atteso che la Corte d'appello di Salerno, all'atto della notificazione del relativo atto di citazione, pur se già istituita, non era ancora entrata in funzione" (il decreto ministeriale 193/83 fissava tale data al 4 agosto 1983).
Orbene, accertato quanto sopra, è sufficiente richiamare e ribadire il principio, già affermato da questa corte, secondo il quale nel caso in cui vi sia stata rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di nuova corte di appello nella quale risulti compresa la circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è prendente, il suindicato procuratore si trovi ad essere iscritto in un diverso distretto, non derivando da ciò il venir meno dello ius postulandi del procuratore ritualmente costituitosi e restando quindi esclusa la configurabilità di un'ipotesi d'interruzione del processo (Cassazione 8467/94).
Ancorché, infatti, l'esercizio illegale della professione extra territorio comporti la giuridica inesistenza dell'atto posto in essere dal procuratore, a nulla rilevando che questi sia iscritto negli albi degli avvocati, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla costituzione in quanto il procuratore, privo dello ius postulandi, non ha la capacità di stare in giudizio per la parte che rappresenta (nullità radicale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio perché attiene alla valida costituzione del contraddittorio); quando invece vi sia stata la rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di una nuova corte di appello nella quale risulta compresa la circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è pendente, il procuratore si sia trovato ad essere iscritto in diverso distretto (cfr. Cassazione 383/90). L'ipotesi è in un certo senso analoga a quella della cancellazione volontaria dell'albo professionale, anche se seguita da iscrizione in albo tenuto da un diverso consiglio dell'ordine, atteso che la legge istitutiva della nuova corte di appello non ha direttamente determinato la perdita dello ius postulandi, riconducibile pur sempre alla permanenza dell'iscrizione originaria. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la cancellazione dall'albo non determina l'interruzione del processo, perché questo evento non è compreso tra quelli che, tassativamente, producono tale effetto a norma dell'articolo 301 C.p.c. (morte, sospensione o radiazione), essendo piuttosto assimilabile, quanto al regime giuridico, alla rinunzia o alla revoca del mandato professionale (Cassazione 8783/93 e 7282/92 ex plurimis). D'altra parte, questa conclusione discende anche dall'operatività del principio di ordine generale, del quale è espressione l'articolo 5 C.p.c. (principio che risulta rafforzato ed esteso nel teso introdotto dalla legge 353/90) di irrilevanza dei successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto rispetto al momento della proposizione della domanda. È sufficiente aggiunge che sul punto della eventuale nullità degli atti successivamente compiuti dal suddetto procuratore, non è stata proposta specifica censura.
I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati.
Con il terzo mezzo la Clinica Stabia, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2697 C.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 C.p.c., si duole che la corte territoriale abbia riconosciuto la sua responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso, sulla base di un'accettazione acritica delle conclusioni della ctu, senza disporre un doveroso supplemento di indagine e/o ammettere le richieste istruttorie di interrogatorio formale e di prova testimoniale, richieste al fine di contrastare tali conclusioni.
Con il quarto motivo, poi, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697, 2236 e 1228 C.c., 112 C.p.c. nonché l'insufficienza della motivazione sullo stesso punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 C.p.c., contesta la declaratoria di responsabilità pronunciata a suo carico sotto un diverso profilo, quello cioè dell'inesistenza di un vincolo di subordinazione tra il ginecologo Gargiulo ed essa Clinica Stabia. Precisa al riguardo la ricorrente che il medico era stato personalmente scelto dalla paziente e con essa aveva direttamente concluso il contratto di prestazione d'opera professionale; cosicché l'esecuzione dell'intervento di cui è causa non aveva costituito oggetto di una convenzione tra la paziente e la clinica, limitandosi la relazione contrattuale tra queste due parti a prevedere prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale a favore della paziente e la messa a disposizione della struttura e della organizzazione necessaria al Gargiulo per l'assistenza al parto, che quest'ultimo si era obbligato a compiere.
Anche questi due motivi, che lo stretto collegamento delle rispettive censure vanno esaminate congiuntamente, non sono fondati. Essi tuttavia prospettano profili di grande delicatezza concernenti il titolo della responsabilità della casa di cura privata per i danni patiti, a seguito di interventi medico-chirurgici, dai pazienti ricoverati.
Al riguardo, la Clinica Stabia ha menzionato, in assenza di un indirizzo consolidato, una recente pronuncia, secondo la quale, in materia di colpa medica, la casa di cura privata può essere chiamata a rispondere del danno alla persona causato dalla colpa professionale del medico che ha eseguito l'intervento in due casi: a) a titolo di responsabilità indiretta ex articolo 2049 C.c., ove sussista un vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il medico operante; b) a titolo di responsabilità diretta ex articolo 1218 C.c., qualora la casa di cura abbia assunto direttamente nei confronti del danneggiato, con patto contrattuale, l'esecuzione dell'intervento (Cassazione 2678/98).
Ma ritornando ancor più recentemente sull'argomento, questa corte ha affermato, con stringata ma incisiva motivazione che vale la pena riportare integralmente, che "la responsabilità della casa di cura, generalmente, è responsabile per inadempimento dell'obbligazione che la stessa casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Infatti, all'adempimento dell'obbligazione ora indicata è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della casa di cura. Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'articolo 1228 C.c.
Rispetto a questo inquadramento, non sono rilevanti i seguenti fatti:
- che i medici che eseguono l'intervento chirurgico siano o meno inquadrati nell'organizzazione aziendale della casa di cura: infatti, la prestazione di questi ultimi è indispensabile alla casa di cura per adempiere l'obbligazione assunta con i danneggiati;
- che il comportamento dei medici sia colposo: infatti, la norma prima citata svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche in misura non esclusiva, dei vantaggi della prestazione (Cassazione 103/99).
Ora, dalle esposte pronunce, emerge la difficoltà di inquadrare dommaticamente tali ipotesi di responsabilità, frequenti nella pratica e spesso diverse l'una dall'altra; difficoltà che emergono dalla sentenza impugnata, peraltro emessa in epoca precedente, che nell'individuazione del titolo della responsabilità della casa di cura ricorre sia all'articolo 2236 C.c. che all'articolo 1228 C.c. (come sottolineato anche dal pg).
Ma siffatte incertezze non valgono ad infirmare sostanzialmente la contestata motivazione, ove si ricordi che essa si articola attraverso i seguenti passaggi:
- che "dopo la nascita non vi è dubbio che il bambino fu collocato in incubatrice e sottoposto ad ossigeno-terapia, poiché aveva subito una sindrome asfittica, mentre avrebbe avuto bisogno di una terapia d'urgenza in un centro clinico attrezzato";
- che "siffatta omissione va considerata, alla stesura della c.t.u., fattore eziologicamente sufficiente a determinare, di per sé solo, una encefalopatia con danni anatomici irreversibili";
- che l'anamnesi della puerpera era stata totalmente negativa;
- che il parto, alla stregua di molteplici elementi, era stato provocato;
- che "la responsabilità dell'evento, pertanto, va ascritta al ginecologo ed al personale della Clinica Stabia per gli errori commessi durante il parto, per l'omessa insufficiente assistenza successiva e per l'incapacità decisionale determinante l'omesso, immediato trasferimento del neonato";
- che "tra la predetta clinica e i coniugi Xxxxxxx è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale";
- che pur non essendo stata acclarata l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra il ginecologo e la clinica, tuttavia quest'ultima avrebbe dovuto rispondere dell'operato del professionista, stante l'inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione aziendale della prima;
- che, soprattutto, come ritenuto anche dal tribunale, "ove si dovesse escludere la responsabilità del Gargiulo, per essergli stato l'incarico professionale conferito dagli attori, la Clinica Stabia risponderebbe ugualmente per l'insufficienza degli impianti e delle attrezzature e per l'incapacità del personale ausiliario ad affrontare la situazione di emergenza";
- che, infatti "l'ente sanitario non era fornito delle attrezzature idonee a contrastare validamente siffatta sindrome e, inoltre, il personale di cui si avvaleva non fu in grado di decidere che il minore fosse al più presto ricoverato in un centro ospedaliero attrezzato, dove ricevere le terapie urgenti del caso, lasciando invece trascorrere 15 fatali ore, che determinarono l'encefaolopatia con danni anatomici irreversibili (vedi c.t.u.)".
Trattasi di motivazione che non configge con i principi affermati nelle due sentenze sopraccitate e che, soprattutto, individua una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura (donde l'irrilevanza dell'eventuale responsabilità concorrente del ginecologo Gargiulo, ancora sub iudice in altro processo e sulla cui asserita mancanza ha molto insistito il difensore della Clinica Stabia nella memoria conclusiva e nella discussione orale).
Responsabilità affermata sulla base di una c.t.u. "fondata su accertamenti scientifici del tutto corretti e su argomentazioni logiche e coerenti" e che presuppone una adeguata configurazione del complesso ed atipico rapporto che si instaura comunque tra la casa di cura ed il paziente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori il medico curante, dal momento che la clinica non si limita (come sbrigativamente affermato dalla controricorrente) ad impegnarsi alla fornitura di mere prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma si obbliga alla messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico ed all'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze.
Detto questo, l'affermata responsabilità diretta della clinica nei termini sopra indicati si risolve in un apprezzamento di fatto esente da errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile in sede di legittimità.
Resta solo da aggiungere che la doglianza per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, siccome "superflui alla luce degli elementi acquisiti", è a sua volta inammissibile, alla luce del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché la mancata indicazione del relativo capitolato impedisce di valutarne la decisività.
Concludendo, anche il terzo motivo del ricorso incidentale vanno rigettati.
Può finalmente passarsi all'esame del secondo motivo del ricorso principale (in ragione del quale la causa è stata rimessa a queste sezioni unite), secondo il quale i coniugi Xxxxxxx-Giordano, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1223 e 2059 C.c. ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 C.p.c., lamentano che non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale in quanto prossimi congiunti del minore offeso con gravi lesioni personali da un fatto costituente reato.
Tale diniego è stato motivato nell'impugnata sentenza ritenendo "non risarcibile il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo congiunto, non derivando tale pregiudizio in via diretta ed immediata dall'illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e della sofferenza, subite dall'infortunato".
La doglianza è fondata.
Al riguardo, va innanzi tutto ricordato che un orientamento della giurisprudenza di questa corte, fino a qualche anno fa pressoché pacifico, esclude che i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorché minore di età, abbiano diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, che peraltro viene riconosciuto nel caso di morte della vittima (Cassazione 1421/98; 11396/97; 11414/92; 6854/88; 1845/76; 1056/73; 1658/72; 2915/71; 2037/00).
In questo quadro risulta isolata la decisione della Cassazione penale 9113/83, secondo cui se i postumi invalidanti sono talmente gravi da determinare la perdita delle più importanti funzioni e capacità dell'individuo, sì che egli si riduce ad una mera vita vegetativa, il danno morale dei prossimi congiunti è danno risarcibile, dovendosi un tale stato assimilarsi alla morte dell'offeso, con conseguente pregiudizio morale ricadente in modo diretto ed immediato sui parenti.
Le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento sono sinteticamente espresse proprio nell'ultima delle decisioni elencate (2037/00) nei termini seguenti.
Innanzi tutto, la risarcibilità viene escluda in virtù del principio fissato dall'articolo 1223 C.c. (applicabile all'illecito extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'articolo 2056 C.c.), che vuole ricompresi nel risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e immediata del fatto.
La lesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre per i prossimi congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e indiretta del fatto e, come tali, non risarcibili.
Inoltre, la finalità di prevenzione e repressione costantemente sottesa ai danni non patrimoniali induce a privilegiare un'opzione interpretativa diretta a limitare l'applicazione degli articoli 185 e 2056 C.c. alle sole persone offese dal reato, anche considerando che, altrimenti, il danno costituirebbe un duplicato di quello già riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito.
Non manca infine una considerazione più generale e di politica del diritto, rappresentata dalla esigenza "di impedire nella presente materia a carico del danneggiante alluvionali effetti a cascata, esigenza avvertita anche nella legislazione di altri stati".
Da questo orientamento si è per prima discostata la sentenza della terza sezione civile 4186/98, ove si rinviene una accurata e puntuale confutazione delle considerazioni tradizionali.
La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita dal una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.
I passaggi logici possono così sintetizzarsi: si afferma che il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (precisando che la "cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale", oltre che una teoria causale è anche una teoria dell'imputazione del danno).
Ne risulta insufficiente il riferimento al disposto dell'articolo 1223 C.c. per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.
Ad ulteriore confronto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è fatto riferimento alla figura del cosiddetto danno patrimoniale riflesso, sulla scorta della giurisprudenza francese, che parla di "danni da rimbalzo", ovvero di "dommages par ricochet" che colpiscono i proches della vittima, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui (Cassazione 60/1991, nel caso di richiesta di anni patrimoniali da parte di un marito, costretto ad abbandonare la sua attività per assistere la moglie invalida).
Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.
Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia colpito l'altro coniuge, cagionandogli l'impossibilità di tali rapporti (Cassazione 6607/86).
Inoltre con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti dell'autore del fatto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto e ciò con riferimento non solo al danno patrimoniale (danno-conseguenza), ma anche allo stesso danno biologico (danno-evento, rientrante pur sempre nell'ambito dell'articolo 2043 C.c.) (Cassazione 8305/96).
La conclusione è che se il danno morale dei congiunti della vittima di una lesione può rientrare nell'ambito dei danni riflessi, non vi è un ostacolo alla risarcibilità per effetto della sua intima struttura.
A questo punto la sentenza è passata ad esaminare se un ostacolo possa essere costituito dalla struttura e/o dalla funzione della norma che lo prevede e, cioè, dell'articolo 2059 C.c. e dal combinato disposto di tale articolo e dell'articolo 185 Cp (che trovasi sotto il titolo delle "sanzioni civili") prende atto che il recente ed incontrastato orientamento della giurisprudenza penale distingue tra la persona offesa dal reato (articolo 90 C.p.p.) - che è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma - ed il danneggiato civile - che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non necessariamente coincidente con la persona offesa - al quale è riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile.
Alla stregua di questa impostazione ed ammessa, quindi, la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, riconosce detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l'abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato (cfr. in tema di reato plurioffensivo ex articolo 449 C.p. la recentissima pronuncia di queste sezioni unite 2515/02).
Infine, viene affrontata la questione se la pretesa irrisarcibilità possa conseguire alla particolare natura o funzione del danno di cui all'articolo 2059 C.c. ed esaminati gli orientamenti dottrinali affermati al riguardo, si conclude che qualunque natura si riconosca al risarcimento del danno morale, essa risulta perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con la tesi proposta.
Se, infatti, gli si attribuisce natura risarcitoria o satisfattiva dovrà riconoscersi l'equità della corresponsione di un risarcimento ad ogni soggetto danneggiato, in via diretta o riflessa. Se si opta per la funzione punitiva, il risarcimento anche del danno subito dai congiunti, insieme a quello sopportato dalla vittima, non comporta alcuna ingiusta duplicazione della punizione del colpevole, atteso che la "punizione" in questione non è quella penale pubblicistica, ma quella privata accordata al danneggiato civile; pertanto esisteranno tante pene da pagare, quanti sono i danni morali conseguenti al reato. A questo indirizzo innovativo, si sono uniformate tutte le successive pronunce della terza sezione (4852/99; 13358/98; 5913/00; 10291/01).
Chiariti così i termini del contrasto, le sezioni unite ritengono di comporlo optando per la seconda soluzione, quella della risarcibilità del danno morale patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, completata e rafforzata dalle seguenti considerazioni. È innanzi tutto significativo che la giurisprudenza, nell'intento di impostare correttamente il problema, faccia fondamentale riferimento all'articolo 1223 C.c., sia per la tesi più restrittiva che per quella estensiva più recente; e, soprattutto, che l'orientamento qui accolto inquadri il danno morale del congiunto nella figura del cosiddetto danno riflesso o di rimbalzo, rientrante nella previsione del suddetto articolo 1223 che, secondo tale costruzione, contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale. Ma ad un ulteriore approfondimento, sembra doversi riconoscere sostanziale e/o eziologia con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria.
La dottrina ha già chiarito che la questione della causalità di fatto è regolata dagli articoli 40 e 41 e non dall'articolo 1223 C.c., il quale attiene all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sul presupposto di un fatto dannoso completamente definito e, quindi, riguarda il problema della selezione dei danni risarcibili e non quello del nesso causale.
In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto) anch'essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.
Ed in effetti esiste una recente pronuncia sempre della stessa sezione che pur inserendosi nel filone giurisprudenziale innovativo, ha ritenuto inconsistente "il tradizionale argomento dell'ostacolo costituito dall'articolo 1223 C.c. (argomento della causalità diretta ed immediata), in quanto il danno morale in favore dei congiunti trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la colpa e la regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto". Ed ha aggiunto "come contributo alla chiarificazione della problematica, che appare fuorviante parlare di anno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico/morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo" (Cassazione 1516/01).
Questa impostazione, allargando le frontiere del danno risarcibile, sembra tuttavia aggravare il problema - fortemente sotteso nell'orientamento opposto ma comunque rispondente ad una reale esigenza di politica giudiziaria, "dell'allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno morale". Questione complessa e ben presente alla riflessione di questa corte, fin dalla inaugurale sentenza 4186/98, ma ivi ritenuta un posterius da risolvere "come per il danno patrimoniale o biologico riflesso dei prossimi congiunti, non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro il "notorio", ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)".
Ed allora l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì quello della individuazione delle cosiddette vittime secondarie; problema accennato nella citata sentenza 4186/98 accomunandolo a quello del nesso causale, ma senza un particolare approfondimento e, soprattutto, ritenendolo anch'esso un posterius laddove, sotto il profilo logico-giuridico, costituisce invece un prius, attenendo all'interesse ed alla legittimazione ad agire.
Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con riferimento alla liquidazione del danno morale conseguente alla morte del congiunto.
La questione ha acquistato, però, ulteriore spessore in relazione alla risarcibilità dei danni morali anche per le lesioni subite dal familiare.
Infatti, per un verso si è ampliata l'area della risarcibilità, per altro verso si sono poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di danni morali ai terzi anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad esempio, l'ingiuria o la diffamazione.
Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle cosiddette vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.
Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito, si osserva:
a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad esempio la convivente more uxorio);
b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Del resto la stessa Corte costituzionale, con riguardo ai limiti soggetti di risarcibilità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 C.c., aveva chiarito che in quella ipotesi, essendo il danno patito dal terzo eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato cagionato da un fatto illecito penalmente qualificato, "la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza more uxorio) (sentenza 372/1994).
Tirando i fili del discorso e condendolo, il contrasto devoluto all'esame di questa sezioni unite viene composto affermando il seguente principio di diritto: "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'articolo 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile".
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia la risoluzione adotta dal Consiglio d'Europa il 14 marzo 1975 (Résolution (75) 7 "rélative à la réparation des dommage en cas de lesions corporelles e de décés", che ha indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e al fine di uniformare i principi, i criteri per il riconoscimento dei danni da lesione corporale del prossimo congiunto. Al punto 13 è previsto, con formula peraltro eccessivamente restrittiva, che "il padre, la madre e il congiunto della vittima che, in ragione di una lesione all'integrità fisica o psichica, subiscano delle sofferenze psichiche per le lesioni fisiche o psichiche delle quali è stata oggetto la vittima stessa, non possono ottenere un risarcimento di questo pregiudizio che in presenza di sofferenze di carattere eccezionale; altre persone non possono pretendere tale risarcimento".
Ed, inoltre, con il disegno di legge 4093 "nuova disciplina in materia di danno alla persona", noto anche come "Progetto Isvap" che prevede la risarcibilità del danno morale dei prossimi congiunti in ipotesi di lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di invalidità.
In entrambi i casi, viene riconosciuto il principio della legittimazione ad agire dei congiunti della vittima di lesioni personali, limitandone però l'operatività al caso di lesioni e/o sofferenze di particolare gravità.
Orbene, tornando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, esso va accolto poiché il giudice di appello, negando il danno morale ai congiunti più prossimi (genitori) del minore gravemente leso, ha statuito in modo difforme dal principio sopraenunciato.
Composto il contrasto devoluto alla competenza di queste sezioni unite, gli atti sono restituiti alla sezione di provenienza per l'esame degli ulteriori motivi (primo del ricorso principale e quinto di quello incidentale, ambedue attinenti al quantum risarcitorio), ai sensi dell'articolo 142 disp. att. C.p.c., e la regolamentazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi quattro motivi del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rimette gli atti alla terza sezione civile per il prosieguo.
Così deciso alla c.c. dell'11 aprile 2002.
Depositata in cancelleria il 1° luglio 2002.