Skip to main content

Legittimazione del danneggiato ad agire nei confronti dell’assicuratore

Responsabilita' civile automobilistica - Legittimazione del danneggiato ad agire nei confronti dell’assicuratore

Responsabilità civile automobilistica - Legittimazione del danneggiato ad agire nei confronti dell’assicuratore (Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 18 marzo-18 luglio 2002 n. 10418)

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 18 marzo-18 luglio 2002 n. 10418

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 3 aprile 1990, Ivan Fxxxxxxxx e Maria Rita Dxxxxxxxx, proprietari in comunione di un immobile ad uso abitativo ubicato nel condominio di via Perugia 24 in Pescara, convennero, innanzi al Pretore di quest'ultima città, il Condominio medesimo, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento in conseguenza della rottura di alcune tubature dell'impianto di riscaldamento centralizzato.

Radicatosi il contraddittorio, il convenuto, non contestando i fatti lamentati dagli attori, chiese ed ottenne dal Pretore la chiamata in causa della società L'Abeille s.p.a., in forza di polizza assicurativa stipulata dal condominio con la medesima. Costituitasi, a sua volta la società assicuratrice ed espletata la necessaria istruttoria, il Pretore adito, con sentenza n. 134/92, dichiarò, la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Pescara.

Proposta dagli attori istanza di regolamento di competenza, questa Suprema Corte, con sentenza 7283/1993, accolse l'istanza medesima; quindi, gli attori riassunsero la causa davanti al medesimo Pretore di Pescara, il quale, con sentenza n. 65/1995, accolse la domanda attorea, condannando la compagnia di assicurazioni L'Abeille al risarcimento dei danni in favore degli attori medesimi.

Su gravame della soccombente, il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata in data 12 febbraio 1999, accolse l'appello e, conseguentemente, rigettò la domanda proposta in prime cure dagli attori, osservando, in parte motiva; che solo in tema di illecito conseguente a circolazione di veicoli a motore sussiste la responsabilità diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione, per cui doveva escludersi, nella specie, la legittimazione attiva degli attori nei confronti dell'assicurazione medesima. Inoltre, in difetto di proposizione di appello incidentale da parte dei danneggiati, alcuna statuizione poteva essere presa in ordine all'omessa pronunzia del primo giudice in ordine all'istanza del Condominio.

Per la cassazione della suindicata sentenza Ivan Fxxxxxxxx e Maria Rita Dxxxxxxxx hanno proposto ricorso, sulla base di un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.), deducono che l'errore di fondo commesso dal giudice di merito doveva ravvisarsi nel fatto di avere lo stesso obliterato la circostanza, secondo cui, in via di principio, nel caso di chiamata in garanzia, il rapporto di connessione esistente tra la domanda principale e quella di manleva, consentendo il simultaneus processus, determina l'assoggettamento di tutte le parti dell'unico procedimento al principio così detto dell'acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite, concorrono alla formazione del convincimento del giudice. Orbene, posto che, nella specie, il chiamato in causa non si era limitato a resistere alla domanda del chiamante, ma aveva contestato l'esistenza e la validità dell'obbligazione di quest'ultimo verso gli attori, tale circostanza poneva il chiamato stesso nella posizione di interventore adesivo dipendente. Il chiamato in garanzia, cioè, con la sua costituzione in giudizio, aveva egli stesso devoluto all'adita giustizia una garanzia propria, in supina adesione alla situazione giuridica di manleva dedotta dal chiamante e di netto contrasto alla domanda attorea, contrastata specificamente anche in sede di appello. Sì sottolinea, infine, da parte dei ricorrenti, come nell'atto riassuntivo notificato il 30 dicembre 1993 dagli attori non appariva in nessun modo mutata la domanda principale, per cui aveva errato il tribunale nel ritenere intervenuta una mutatio libelli rispetto all'atto introduttivo.

La censura è infondata.

Va premesso che ogni questione posta in ordine alla novità della domanda di condanna diretta della società assicuratrice al risarcimento dei danni in favore degli attori deve ritenersi ultronea in questa sede, atteso che il giudice di merito, pur ritenendo che tale domanda fu proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 1991, ha ritenuto, comunque, la domanda stessa ammissibile, avendo la società L'Abeille accettato il contraddittorio.

Per quanto concerne, poi, la problematica principale proposta dai ricorrenti, rileva la Corte che impropriamente gli stessi richiamano la sentenza n. 2867/1990 di questo S.C., secondo cui: «In ipotesi di chiamata in garanzia impropria, cioè di chiamata fondata su un titolo distinto e indipendente da quello relativo alla domanda principale, la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti, anche l'esistenza e la validità dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato nella posizione di parte accessoria della causa principale (interventore adesivo dipendente)». Infatti, detta sentenza ha riguardo solo all'aspetto processuale della vicenda, tanto che la sentenza medesima sottolinea come, nell'ipotesi in cui il rapporto principale è investito dall'impugnazione dell'attore, il chiamato è soggetto processuale necessario, per cui nei suoi confronti va proposta l'impugnazione stessa ed, in difetto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.

Viceversa, relativamente all'aspetto sostanziale, la conclusione alla quale è giunto il giudice di merito, che ha ritenuto non sussistere la legittimazione attiva degli attori nei confronti della società assicurativa, è del tutto ineccepibile, essendo tale conclusione conforme alla consolidata giurisprudenza di questo S.C., secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell'ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore.

Infatti, l'assicurazione della responsabilità civile non determina alcun rapporto tra assicuratore e terzo ed ha ad oggetto un particolare tipo di assicurazione contro i danni, che realizza lo scopo di tenere indenne l'assicurato dell'obbligo di risarcire a un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra assicuratore e assicurato, il danno derivante da un illecito, per cui l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917 c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, il quale non ha, quindi, in assenza di una normativa specifica (come quella in materia di danni da circolazione stradale), azione diretta contro l'assicuratore (ex plurimis, Cass. 8650/1996).

Orbene, nella specie, l'assicurazione è costituita pacificamente da una polizza per la responsabilità civile contro i danni causati a terzi, nella quale la qualità di contraente assicurato è individuata nel Condominio edilizio di via Perugia 24, di Pescara, mentre quella di terzo danneggiato è rivestita dagli odierni ricorrenti, pur se partecipanti al condominio.

Correttamente, pertanto, il giudice di merito, ritenendo l'insussistenza di azione diretta degli odierni ricorrenti nei confronti dell'assicuratore, ha rigettato la relativa domanda.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.