Terzo acquirente di un bene del debitore - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Cass. n. . 4721/2019
Responsabilità civile - Terzo acquirente di un bene del debitore - Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Condizioni.
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4721 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2901