Responsabilità civile - attività pericolosa - Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Casi - Sindacato del giudice di legittimità - Limiti - Onere probatorio - Spettanza.
L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4545 del 15/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2043