Padroni, committenti e imprenditori - Responsabilità per fatto dell’ausiliario - Condizioni - Rapporto di dipendenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4298 del 14/02/2019
Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - Responsabilità per fatto dell’ausiliario - Condizioni - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno – Sufficienza - Fattispecie in tema di responsabilità da riparazione di auto ad opera di officina autorizzata.
Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, in ipotesi di "leasing" avente ad oggetto un'autovettura, con clausola di garanzia per la riparazione di eventuali non conformità, senza oneri per il "lesee" e presso officine autorizzate dal "lessor", aveva escluso la responsabilità di quest'ultimo per la rottura del motore, nonostante questa fosse dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente erronea riparazione, ad opera di officina rientrante tra quelle individuate dal concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era pacificamente coperto dalla garanzia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4298 del 14/02/2019