Liquidazione equitativa del danno morale e patrimoniale in fattispecie di colpa medica neonatale - Omesso specifico riferimento ai parametri di gravità del fatto - Conseguenze - Vizio della motivazione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3582 del 13/02/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3582 del 13/02/2013
È viziata la motivazione della sentenza che, in fattispecie di colpa medica neonatale, liquidi equitativamente il danno morale del neonato e dei genitori senza riferirsi alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, nonché liquidi, sempre in via equitativa, il danno patrimoniale del neonato con generico riferimento alle "chances" di futuro lavoro: una motivazione siffatta rende impossibile il controllo sull'"iter" logico seguito dal giudice di merito nelle relative quantificazioni.