Risarcimento del danno -Danno esistenziale - Autonoma voce di danno - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013
In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013