Responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio non emancipato - Presupposto - Coabitazione - Fattispecie.
La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art 2048 c.c., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità della madre del minore, autore del fatto illecito, in quanto non convivente con il medesimo, ritenendo irrilevante che egli fosse in possesso, al momento del sinistro stradale, del foglio rosa e non della patente, e che nella relazione dei servizi sociali non si facesse cenno alla separazione dei coniugi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11198 del 24/04/2019 (Rv. 653589 - 01)
Cod_Civ_art_2048