Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 02)
Responsabilità medica - Fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con la condotta colposa del sanitario - Rilevanza sul piano del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso - Esclusione - Rilevanza sul piano della determinazione equitativa del danno - Condizioni e limiti.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, deficit da surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 02)
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056