Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)
Consenso informato - Diritto del paziente - Contenuto - Limiti - Inderogabilità - Fondamento.
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)
Cod_Civ_art_0005, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059