Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.
L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019 (Rv. 653576 - 01)
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_360_1