Responsabilità civile - professionisti - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17737 del 02/07/2019 (Rv. 654718 - 01)
Pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non rispondente al beneficiario - Banca negoziatrice - Operatore professionale qualificato - Conseguenze - Responsabilità contrattuale anche per colpa lieve - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile In genere.
In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa. (Fattispecie relativa al pagamento di un assegno di traenza, inviato al beneficiario a mezzo posta ordinaria e pagato ad un soggetto che poi si è rivelato estraneo al rapporto cartolare).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17737 del 02/07/2019 (Rv. 654718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176_2, Cod_Civ_art_1218