Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Compete all'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della cattura e custodia dei cani vaganti - Fattispecie.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (Nel caso di specie la S.C. ha evidenziato che l'art. 12, comma 2, della l. Reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19404 del 18/07/2019 (Rv. 654846 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043