Responsabilità' civile - attività' pericolosa – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28626 del 07/11/2019 (Rv. 655827 - 01)
Responsabilità del produttore e del distributore ex art. 2050 c.c. - Bene intrinsecamente pericoloso utilizzato come materia prima in un successivo ciclo produttivo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Nesso di causalità tra attività specifica del produttore e del distributore ed evento dannoso - Necessità - Fattispecie.
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - presunzione di colpa - In genere.
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - che può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo sia intrinseco ai beni - non si configura in danno del produttore e del distributore e a favore di chi professionalmente impieghi gli oggetti potenzialmente lesivi come materie prime in una fase autonoma di un successivo ciclo produttivo, assumendo così propri oneri di precauzione adeguati a quello sviluppo, a meno che il danneggiato non provi, impregiudicati eventuali diversi titoli di responsabilità (da prodotto difettoso o per vizi della cosa venduta), il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti e il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza d'appello affermando che la semplice presenza di nitrocellulosa - in precedenza prodotta e commercializzata da altri e poi stoccata, come materia prima, in un impianto di produzione di vernici - non poteva di per sé sola considerarsi la causa dell'incendio divampato nello stabilimento e, comunque, non era eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa esercitata dalle controparti e, segnatamente, alle fasi della produzione e della distribuzione del materiale esplodente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28626 del 07/11/2019 (Rv. 655827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050